Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, sulla base di una comunicazione INPS che segnalava l'impiego di sei lavoratori in nero. La contribuente aveva sostenuto l'infondatezza della pretesa richiamando una precedente sentenza del Tribunale del lavoro di Catania che, a suo dire, aveva accertato in senso favorevole l'insussistenza del rapporto di lavoro o comunque aveva escluso il presupposto dell'obbligazione tributaria. La CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato o comunque trattato come inammissibile il gravame per difetto di specificità, mentre l'appello riproponeva adeguatamente le ragioni dell'Ufficio; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe valutato che la sentenza del giudice del lavoro non conteneva un accertamento di merito sul rapporto di lavoro, essendo stata resa solo per mancata produzione documentale, e comunque non era provato il passaggio in giudicato né la vincolatività del giudicato civile nel processo tributario, specie in assenza dell'Agenzia quale parte del giudizio civile.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la CTR non aveva realmente dichiarato inammissibile l'appello ma lo aveva rigettato nel merito, e che le considerazioni sulla specificità dei motivi erano svolte ad abundantiam; ha inoltre precisato che il principio richiamato dall'Ufficio sulla sufficienza della riproposizione delle ragioni dell'atto impugnato non era pertinente al caso, perché qui si discuteva dell'impugnazione di una sentenza che aveva fondato l'annullamento su un preteso giudicato esterno. Il secondo motivo è stato respinto perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni giuridiche sulla portata del giudicato; inoltre la censura era preclusa dalla doppia conforme, non essendo state indicate differenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado, entrambe fondate sul rilievo della sentenza passata in giudicato. Le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva dell'intimata. È stata altresì richiamata la regola sulla non applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di specificità dell'appello non è utilmente invocabile nel caso esaminato per sostenere l'inammissibilità del gravame, poiché la CTR ha in realtà deciso nel merito e le considerazioni sulla specificità erano svolte solo ad abundantiam.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa alla specificità dei motivi di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non come critica alle argomentazioni giuridiche sulla portata del giudicato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte richiama la regola per escluderne l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Il motivo di appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza la censura alla decisione impugnata; tuttavia, la doglianza sulla mancanza di specificità non è decisiva se il giudice di secondo grado ha in concreto esaminato e rigettato nel merito l'impugnazione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la valutazione giuridica del giudicato o la sua efficacia vincolante: deve riguardare un preciso fatto storico, discusso e decisivo.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali siano le diverse ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il giudicato richiamato come presupposto dell'annullamento di un atto tributario deve essere valutato nel suo effettivo contenuto decisorio e nella sua concreta portata; non è sufficiente contestarne in cassazione la sola rilevanza giuridica con affermazioni astratte sulla limitata efficacia del giudicato fuori dal processo in cui è stato pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.