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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11255/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di bancarotta e i reati edilizi. I punti centralI del ricorso erano: (1) violazione degli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 671 c.p.p. per aver escluso la continuazione per presunta eterogeneità delle condotte; (2) omissione di considerare il contenuto della sentenza irrevocabile; (3) vizio di motivazione per travisamento del fatto, contraddittorietà logica ed errore nella valutazione del contesto spaziale, dato che le opere abusive e le condotte distrattive riguarderebbero, secondo il ricorrente, gli stessi immobili e quindi farebbero emergere un disegno criminoso unitario finalizzato alla bancarotta (locazioni simulate e compensazioni di canoni con crediti per lavori non eseguiti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Ascoli Piceno ha motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione tra i reati di natura fraudolenta (bancarotta) e i reati edilizi, rilevando l'insussistenza di un identico disegno criminoso. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione antecedente dei reati) e ha osservato che la mera riconducibilità dei beni allo stesso proprietario o una parziale coincidenza oggettiva degli immobili non è sufficiente a provare l'unitarietà del progetto criminoso. Inoltre la Corte ha sottolineato che, secondo gli stessi elementi richiamati dal ricorrente, l'abuso edilizio ha riguardato un solo immobile mentre le condotte distrattive hanno riguardato sei appartamenti, e che la bancarotta si sostanziava nella simulata compensazione dei canoni con crediti per lavori non eseguiti, distinta dall'opera abusiva. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la Corte interpreta la norma richiedendo l'individuazione di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione antecedente). Spetta al ricorrente l'onere di allegare elementi che dimostrino la preventiva programmazione unitaria.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro procedurale nell'impugnazione dell'ordinanza di esecuzione; la Corte non ha rilevato violazioni procedurali riconducibili a tale norma.

  • artt. 110, 216, 219, 223 r.d. n. 267/1942 (norme in materia di reati fallimentari)

    Le condotte contestate come bancarotta fraudolenta sono state distinte dai reati edilizi; la Corte ritiene che la pericolosità e la finalità concreta di tali comportamenti non risultino correlate a un unico disegno criminoso con gli abusi edilizi.

  • artt. 640, 61 n. 7 cod. pen.

    Reati di truffa richiamati tra le sentenze collegate; la continuazione tra tali reati e altri è stata valutata con riferimento ai criteri giurisprudenziali richiamati.

  • D.P.R. n. 380/2001 (artt. richiamati: 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 83, 95)

    Normativa urbanistica-edilizia cui si riferiscono i reati edilizi; la Corte ha ritenuto che i profili tipici di questi illeciti non dimostrino di per sé una unità di disegno con i reati fallimentari.

  • art. 2 legge reg. n. 9/1983

    Norma regionale richiamata per definire gli illeciti edilizi specifici; utilizzata per qualificare la natura diversa delle condotte contestate rispetto ai reati di bancarotta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017; Sez. 2, n. 10539/2023; Sez. 3, n. 17738/2018)

    Richiamata come orientamento consolidato: la continuazione va accertata sulla base di indici multipli e significativi che dimostrino l'esistenza di un progetto criminoso unitario; la mera reiterazione del reato o la coincidenza di alcuni elementi materiali non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; non basta la mera reiterazione o la coincidenza di soggetti o beni.
  • Gli indicatori rilevanti sono: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità delle condotte, programmazione antecedente; è sufficiente anche la presenza di alcuni indici significativi, ma questi devono essere probatoriamente rilevanti.
  • La proprietà comune degli immobili o la parziale sovrapposizione materiale non costituiscono di per sé prova dell'unitarietà del disegno criminoso.
  • Spetta al ricorrente che invoca la continuazione l'onere di allegare e provare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati; in mancanza, il beneficio della continuazione non deve essere riconosciuto.
  • In casi simili, valutare sempre se le finalità concrete delle condotte (es. distrazione di risorse a danno dei creditori) siano effettivamente connesse e strumentali alle opere edilizie o se si tratti di fatti distinti e autonomi.

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