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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35778/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte di appello di Messina, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 5 settembre 2024, pronunciata in giudizio abbreviato. In appello era stata esclusa l’aggravante prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 e il fatto associativo era stato riqualificato ai sensi del comma 6; le singole contestazioni di spaccio erano state ricondotte all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso decreto, con rideterminazione delle pene. Una ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la frequentazione della villetta utilizzata dal gruppo provasse un approvvigionamento per uso personale, non finalizzato alla cessione a terzi; violazione degli artt. 163 c.p. e 27 Cost. per il diniego della sospensione condizionale, che sarebbe stato fondato sui precedenti senza una prognosi individualizzata; violazione degli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e 27 Cost. per il diniego della pena sostitutiva, motivato con l’assenza di un programma trattamentale o lavorativo già predisposto e con il rinvio a una futura valutazione della magistratura di sorveglianza. Gli altri ricorrenti, con un unico atto, hanno contestato: la prova dell’associazione, ritenuta insussistente anche perché il gruppo era composto da familiari; la motivazione sulla partecipazione di due imputati; l’individuazione del contributo consapevole di una imputata; la conferma della recidiva per due imputati; la determinazione delle pene base, rispettivamente di sette anni per il promotore e cinque anni per la partecipante; e la motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena. Le contestazioni si riferivano a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, organizzato secondo turni presso una villetta dotata di telecamere e con una cassa comune per i proventi; erano inoltre contestati, a uno degli imputati, ulteriori reati, tra cui ricettazione, detenzione di arma con matricola abrasa e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

La decisione

La Corte ha annullato con rinvio la sentenza, nei confronti della ricorrente che aveva chiesto la pena sostitutiva, limitatamente a tale punto: la previa predisposizione di un programma trattamentale o lavorativo non è condizione di ammissibilità della richiesta né, da sola, ragione per respingerla; spetta al giudice della cognizione decidere sulla sostituzione, acquisendo le informazioni necessarie e attivando, ricorrendone i presupposti, l’intervento dell’UEPE. Ha rigettato nel resto il suo ricorso: la censura sulla prova mirava a ottenere una diversa valutazione di merito e la motivazione sulla cessione era ritenuta congrua; il richiamo ai precedenti penali era idoneo a fondare la prognosi sfavorevole richiesta per la sospensione condizionale. Ha annullato con rinvio anche la sentenza nei confronti di un altro imputato, limitatamente alla recidiva, perché la decisione d’appello non esplicitava le ragioni della conferma e non consentiva di verificare l’avvenuta valutazione individualizzata. Ha rigettato nel resto il suo ricorso. Per il distinto ricorrente cui era stata confermata la recidiva, la motivazione di primo grado, alla quale la Corte d’appello aveva aderito, e il quadro complessivo dei reati consentivano invece di ricostruire le ragioni della statuizione. I ricorsi degli altri tre imputati sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha giudicato manifestamente infondata la contestazione dell’esistenza dell’associazione: il vincolo familiare non la esclude e può rafforzare il sodalizio; è sufficiente un’organizzazione anche rudimentale, purché stabile e funzionale, e la sentenza di merito aveva descritto divisione dei compiti, turnazione, mutuo soccorso e ripartizione dei proventi. Ha ritenuto infondate o generiche le censure sui contributi individuali, sulla pena base e sulle attenuanti generiche. Le pene base di sette anni per il promotore e cinque anni per la partecipante rientravano nelle cornici edittali richiamate dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il dispositivo non specifica ulteriori statuizioni sulle spese per i due ricorsi rigettati nel resto e annullati con rinvio su punti limitati.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione

    La violazione dell’art. 192 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di motivazione e ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.

  • art. 164, comma 1, c.p.

    In tema di sospensione condizionale della pena, il giudizio richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. implica una prognosi in ordine alla futura condotta del condannato, da formulare alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; il giudice di merito, tuttavia, non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti i predetti elementi, potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi

    La prognosi sulla futura condotta può fondarsi sugli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, senza che il giudice debba esaminarli analiticamente tutti; i precedenti penali possono sostenere una prognosi sfavorevole.

  • art. 133 c.p.

    In tema di sospensione condizionale della pena, il giudizio richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen. implica una prognosi in ordine alla futura condotta del condannato, da formulare alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; il giudice di merito, tuttavia, non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti i predetti elementi, potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi

    Gli elementi dell’art. 133 c.p. orientano la prognosi sulla futura condotta anche ai fini della sospensione condizionale; il giudice può selezionare quelli ritenuti prevalenti.

  • art. 20-bis c.p.

    La decisione sulla sostituzione appartiene, infatti, al giudice della cognizione, mentre alla magistratura di sorveglianza sono rimesse le competenze proprie della fase esecutiva della pena sostitutiva già applicata.

    La decisione sull’applicazione della pena sostitutiva compete al giudice della cognizione; alla magistratura di sorveglianza spettano le competenze della successiva fase esecutiva.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Tale assunto non è corretto, posto che l’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina proprio il procedimento sulla sostituzione della pena detentiva, acquisisce le informazioni occorrenti e, ricorrendone i presupposti, richiede all’U.E.P.E. la predisposizione del programma di trattamento e la disponibilità dell’ente presso il quale eseguire il lavoro di pubblica utilità.

    Il programma di trattamento e la disponibilità dell’ente possono essere acquisiti nel procedimento disciplinato dall’art. 545-bis c.p.p.; la loro previa predisposizione non è condizione di ammissibilità della richiesta né ragione sufficiente per respingerla.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio

    L’associazione finalizzata al traffico si distingue dal concorso nei singoli reati per l’accordo diretto a una serie indeterminata di delitti e per la permanenza del vincolo e della disponibilità dei partecipanti al programma comune.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La disposizione di cui all'art. 74, comma 6, richiama, quanto al trattamento sanzionatorio, i primi due commi dell'art. 416 cod. pen., sicché la pena prevista per il promotore dell'associazione è compresa tra sette e quindici anni di reclusione, mentre quella prevista per il mero partecipante è compresa tra uno e cinque anni.

    Per la fattispecie riqualificata ai sensi del comma 6, il trattamento sanzionatorio è quello richiamato dai primi due commi dell’art. 416 c.p.; la pena base di sette anni per il promotore è il minimo edittale e quella di cinque anni per il partecipante è il massimo.

  • art. 416 c.p.

    La disposizione di cui all'art. 74, comma 6, richiama, quanto al trattamento sanzionatorio, i primi due commi dell'art. 416 cod. pen., sicché la pena prevista per il promotore dell'associazione è compresa tra sette e quindici anni di reclusione, mentre quella prevista per il mero partecipante è compresa tra uno e cinque anni.

    I primi due commi dell’art. 416 c.p. determinano, per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, le cornici edittali applicabili al promotore e al partecipante.

  • art. 99 c.p.

    Con riguardo all'Arena, pertanto, l'omessa esplicitazione delle ragioni della conferma non consente di verificare se la Corte territoriale abbia effettivamente proceduto alla necessaria valutazione individualizzata richiesta dalla natura della recidiva.

    La conferma della recidiva deve poggiare su una valutazione individualizzata verificabile; la mancanza di motivazione sulle ragioni della conferma impone l’annullamento sul punto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa

    Il silenzio su una singola deduzione non integra vizio di motivazione quando la ricostruzione complessiva della sentenza ne comporta, in modo logico e senza alternative plausibili, il rigetto implicito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la Corte territoriale, richiamato il capo di imputazione 60), ascritto alla ricorrente, condividendo sul punto le valutazioni del Giudice di primo grado, ha richiamato le risultanze dei tabulati di intercettazione e l'attività di pedinamento ed è pervenuta, con motivazione congrua e pertanto incensurabile, alla «conclusione univoca e concordante» per la quale l’odierna ricorrente si era procacciata la sostanza stupefacente poi ceduta (al Vento e al Saggio) nel corso di accessi alla villetta dei coniugi Arena (Placido Arena e Valentina Fenghi).

    Nel caso concreto, la responsabilità per la contestazione di cessione è stata ritenuta sostenuta da intercettazioni e pedinamenti; la censura che chiedeva una diversa lettura degli elementi non consentiva il riesame di merito in cassazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    la Corte territoriale, richiamato il capo di imputazione 60), ascritto alla ricorrente, condividendo sul punto le valutazioni del Giudice di primo grado, ha richiamato le risultanze dei tabulati di intercettazione e l'attività di pedinamento ed è pervenuta, con motivazione congrua e pertanto incensurabile, alla «conclusione univoca e concordante» per la quale l’odierna ricorrente si era procacciata la sostanza stupefacente poi ceduta (al Vento e al Saggio) nel corso di accessi alla villetta dei coniugi Arena (Placido Arena e Valentina Fenghi).

    La decisione conferma nel caso concreto la valutazione di responsabilità per la cessione di stupefacenti sulla base di intercettazioni e pedinamenti, senza introdurre una regola autonoma ulteriore sulla fattispecie.

  • art. 62-bis c.p.

    Quanto al sesto motivo, giova ribadire che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto.

    La censura relativa alle attenuanti generiche può essere respinta anche implicitamente, se la motivazione complessiva ricostruisce i fatti in modo logicamente incompatibile con la deduzione difensiva.

  • art. 133 c.p.

    Quanto al sesto motivo, giova ribadire che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto.

    La censura sulla commisurazione della pena non richiede una risposta espressa a ogni deduzione quando la motivazione complessiva fornisca una ricostruzione logica che la respinge.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 192 c.p.p. non consente di superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: non è ammissibile usarla per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori.
  • La sospensione condizionale richiede una prognosi sulla futura condotta, formulata alla luce degli elementi dell’art. 133 c.p.; il giudice può fondarla sugli elementi ritenuti prevalenti, compresi i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni dato.
  • Nel procedimento di cui all’art. 545-bis c.p.p., la previa disponibilità di un programma trattamentale o lavorativo non è condizione di ammissibilità della richiesta di pena sostitutiva né, da sola, motivo di rigetto: il giudice della cognizione acquisisce le informazioni necessarie e decide sulla sostituzione; la magistratura di sorveglianza interviene nella fase esecutiva.
  • L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede una struttura complessa o gerarchica: è sufficiente un’organizzazione anche rudimentale, purché stabile e funzionale al programma criminoso. I rapporti familiari tra i partecipanti non escludono il sodalizio.
  • L’associazione si distingue dal concorso nei singoli reati per un accordo, anche tacito e costituito di fatto, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti e accompagnato dalla permanenza del vincolo e dalla disponibilità duratura dei partecipanti al programma comune.
  • La recidiva richiede una valutazione individualizzata. Se la decisione d’appello ne conferma l’applicazione senza esplicitare le ragioni riferibili al singolo imputato e non è possibile ricostruirle dalla motivazione complessiva, la statuizione è viziata.
  • La pena base deve essere valutata entro la cornice edittale applicabile; per la fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, il rinvio ai primi due commi dell’art. 416 c.p. comporta cornici diverse per promotore e partecipante.
  • Il silenzio su una specifica deduzione difensiva non integra di per sé vizio di motivazione se la ricostruzione complessiva della decisione ne comporta il rigetto in modo adeguato, logico e senza lasciare spazio a una valida alternativa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entitàAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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