Cassazione Civile, Ordinanza n. 21590/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia riguarda alcuni avvisi di rettifica relativi a importazioni dell'anno 2007 di cavi di acciaio provenienti formalmente dalla Corea del Sud, rispetto alle quali l'Ufficio ha ritenuto che la merce avesse in realtà origine cinese, applicando dazi antidumping e sanzioni. La società dichiarante ha sostenuto che le merci erano accompagnate da certificati di origine rilasciati e autenticati dalla Camera di Commercio coreana e che gli atti si fondavano su un'informativa OLAF provvisoria, non allegata, relativa a indagini ancora in corso. In cassazione la società ha dedotto: 1) l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in un giudizio promosso dall'importatore contro i medesimi atti, con conseguente estensione degli effetti favorevoli anche al dichiarante solidale ai sensi dell'art. 1306 c.c.; 2) la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che nei tributi armonizzati il contraddittorio preventivo sia necessario e che, nel caso concreto, avrebbe potuto emergere la genuinità del certificato di origine; 3) la violazione delle regole sull'onere della prova, perché la relazione OLAF non avrebbe valore di prova legale e sarebbe solo una segnalazione preliminare non riferita specificamente alle operazioni contestate. La società ha inoltre riproposto una questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla disciplina della rappresentanza doganale dei centri di assistenza doganale, ha denunciato omessa pronuncia sui limiti della responsabilità professionale dello spedizioniere, ha contestato l'applicazione delle sanzioni ex art. 303 TULD e l'elemento soggettivo delle sanzioni amministrative, nonché la carenza di motivazione degli avvisi per mancata allegazione del rapporto OLAF.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo sul giudicato esterno: poiché la Corte di cassazione aveva già annullato i medesimi atti impositivi nei confronti dell'importatore con sentenza passata in giudicato, tale giudicato favorevole si estende anche al dichiarante/condebitore solidale, in applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., e nel rispetto dei principi di stabilità e certezza del diritto dell'Unione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate per l'evoluzione giurisprudenziale e per la formazione successiva del giudicato, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
Il giudicato favorevole ottenuto da uno dei condebitori solidali si estende anche all'altro condebitore che lo invochi, nei limiti della previsione normativa, quando si tratti dei medesimi fatti e del medesimo accertamento.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza non ne affronta il merito perché il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio e procedimento doganale; il motivo resta assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 267 TFUE
Il ricorrente ripropone una richiesta di rinvio pregiudiziale rimasta assorbita, ma la Corte non vi dà seguito per l'accoglimento del primo motivo.
artt. 5, 201, 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Richiamati dal ricorrente in relazione ai limiti della responsabilità dello spedizioniere e alla rappresentanza doganale; profilo assorbito.
art. 303, terzo comma, TULD
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la sanzione prevista riguarda solo dichiarazioni difformi per qualità, quantità e valore, non l'errore sull'origine della merce; motivo assorbito.
art. 5 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni amministrative tributarie e elemento soggettivo; motivo assorbito.
art. 10 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per negare la propria responsabilità sanzionatoria in assenza di dolo o colpa; motivo assorbito.
Richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi; motivo assorbito.
art. 11, comma 5-bis, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli avvisi doganali; motivo assorbito.
La Corte decide nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ritenendo possibile la decisione diretta.
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, il giudicato esterno favorevole formatosi nei confronti dell'importatore può essere opposto anche dal condebitore solidale dichiarante/spedizioniere, quando la pretesa riguarda i medesimi fatti e il medesimo accertamento.
- L'estensione del giudicato favorevole tra condebitori solidali non contrasta, di regola, con il diritto dell'Unione, poiché il principio di effettività non impedisce agli ordinamenti nazionali di disciplinare gli effetti del giudicato, salva l'ipotesi di pratiche abusive.
- Quando il giudicato esterno è decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso.
- L'accoglimento di un motivo assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure non esaminate nel merito.
- Nei rapporti doganali con obbligazione solidale, la stabilità del giudicato favorevole può prevalere sulla prosecuzione della pretesa impositiva verso altro coobbligato per il medesimo rapporto sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →