Cassazione Penale, Sentenza n. 30610/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna la sentenza del 11/09/2020 del GIP del Tribunale di Mantova che le aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di €22.933,00 ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231/2001 (per la violazione dell'art. 452-quinquies c.p.) e l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali. Con due motivi deduceva, in particolare, vizio di motivazione e errata applicazione delle norme (art. 63 d.lgs. 231/2001, artt. 445 e 535 c.p.p.), chiedendo l'eliminazione della condanna alle spese.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 63 d.lgs. 231/2001 consente all'ente di chiedere l'applicazione della sanzione pecuniaria quando il giudizio nei confronti dell'imputato p.f. sia definibile ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma ha chiarito che tale previsione non comporta automaticamente la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha sottolineato l'autonomia del procedimento e degli effetti rispetto a quello dell'imputato persona fisica e ha escluso che la mera equiparazione formale della sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna imponga la condanna alle spese per l'ente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione che condannava la società al pagamento delle spese, che è stata eliminata.
Norme richiamate
Consente all'ente di chiedere l'applicazione della sanzione pecuniaria se il giudizio nei confronti dell'imputato è definibile ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la norma regola i presupposti di ammissibilità del patteggiamento dell'ente ma non dispone la condanna dell'ente alle spese processuali.
Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento); il concetto di 'definibilità' del giudizio ai fini dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 è decisivo, ma la definibilità riguarda le condizioni per ammettere il patteggiamento e non le conseguenze automatiche sugli esiti del procedimento a carico dell'ente.
La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
La Corte osserva che, benché l'art. 445 equipari la sentenza di applicazione della pena a pronuncia di condanna, la stessa disposizione (nella sua formulazione storica) ha escluso la condanna alle spese per il patteggiamento; dunque la semplice equiparazione non giustifica automaticamente la condanna alle spese dell'ente.
Richiamato come parte delle norme processuali interessate alla materia dei procedimenti speciali e delle statuizioni in ordine alle spese; la pronuncia ne valuta l'applicazione alla fattispecie senza trovare fondamento per la condanna dell'ente alle spese.
Norma penale il cui illecito ha costituito il fatto-reato contestato all'origine e che ha reso applicabile, ai sensi del d.lgs. 231/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria all'ente.
Citato in relazione all'eccezione di confisca prevista dall'art. 445 c.p.p.; non rilevante ai fini dell'obbligo dell'ente a sostenere le spese processuali.
Massime di principio
- La procedura con cui l'ente chiede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 è autonoma rispetto al procedimento a carico dell'imputato persona fisica; gli esiti non devono coincidere se la legge non lo prevede espressamente.
- La 'definibilità' del giudizio dell'imputato ai fini dell'art. 444 c.p.p. è un requisito di ammissibilità per il patteggiamento dell'ente, ma non legittima automaticamente l'imposizione di spese processuali all'ente.
- L'equiparazione formale della sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.) non determina di per sé la condanna dell'ente al pagamento delle spese, soprattutto se la disciplina dell'ente non è stata modificata in tal senso.
- Per chiedere l'eliminazione di una condanna alle spese nei procedimenti 231, è efficace sostenere l'autonomia procedurale e l'assenza di norma che renda obbligatoria la condanna dell'ente alle spese in caso di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta.
- Se la normativa specifica (o successivi interventi legislativi) prevede espressamente la possibilità di condannare l'ente alle spese, il ragionamento cambia: in assenza di tale previsione, la statuizione di spese può essere annullata.
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