Cassazione Penale, Sentenza n. 15665/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 26-07-2021 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva riqualificato un capo d'imputazione e confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, deducendo errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e violazione degli artt. 13 e 27 Cost., sostenendo la necessità di una prognosi individuale di pericolosità, il valore attenuante del tempo trascorso dai fatti (reati commessi tra dicembre 2018 e gennaio 2019) e la possibilità di adottare misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato la scelta della custodia in carcere sul pericolo di reiterazione del reato: la stabile e professionale dedizione dello stesso allo spaccio, i numerosi precedenti (anche specifici) e il fatto che commetteva reati durante la precedente applicazione degli arresti domiciliari, dimostrando l'inefficacia di misure meno afflittive e del controllo elettronico. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, DL n. 137/2020
Richiamata come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; ha consentito il processo del ricorso secondo le modalità previste dal decreto.
Citato in relazione alla riqualificazione del titolo di reato; norma sul concorso di persone nel reato (circostanza valutata nel quadro dell'incolpazione provvisoria).
Richiamato congiuntamente all'art. 81 c.p. per la riqualificazione; riguarda la punibilità per fatti connessi o aggravanti specifiche.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico stupefacenti relative ai delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; contestazione originaria del fatto di acquisto e detenzione ai fini di spaccio.
Norma sull'autorizzazione per talune attività con sostanze stupefacenti; assenza di autorizzazione è elemento della fattispecie contestata.
Richiamato per delimitare i casi di detenzione per uso personale; qui la fattispecie è stata ritenuta non riconducibile all'uso esclusivamente personale.
Regola i presupposti per le misure cautelari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato correttamente il pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti (attività professionale di spaccio, precedenti, condotte durante arresti domiciliari).
Disciplina il controllo elettronico come presidio alternativo; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tale strumento non fosse idoneo a contenere il pericolo di reiterazione, data la capacità del ricorrente di mantenere contatti e operare nonostante la detenzione domiciliare.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei termini della libertà personale; la Corte ha ritenuto che la misura sia compatibile con i principi costituzionali alla luce dei gravi elementi valutati.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa e proporzionalità della pena/limitazioni; la Corte ha ritenuto comunque legittima la misura cautelare applicata per esigenze di prevenzione della reiterazione delittuosa.
Norma che regola l'imputazione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi; esecuzione delle disposizioni conseguenti alla sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per la quantificazione equitativa della somma a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione ha ritenuto non ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure generiche e prive di specificazione sulle carenze motivazionali della decisione cautelare rischiano l'inammissibilità in Cassazione: il gravame deve evidenziare vizi logico-giuridici specifici.
- In tema di misure cautelari, la ricorrenza del pericolo di reiterazione è fortemente valutata sulla base di elementi concreti: natura "professionale" dell'attività di spaccio, precedenti specifici e comportamento tenuto durante precedenti misure cautelari (es. commissione di reati in regime di arresti domiciliari) rendono meno efficaci misure meno afflittive.
- Il tempo intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura può attenuare le esigenze cautelari, ma non è decisivo se sono presenti elementi che dimostrano la persistenza del rischio di recidiva; il giudice deve motivare la valutazione ma non necessariamente sostituirsi alle valutazioni di merito quando la motivazione è logica e congrua.
- Il controllo elettronico (braccialetto) è un importante presidio alternativo, ma la sua idoneità va valutata concretamente: è insufficiente se il soggetto ha dimostrato di mantenere contatti e condurre attività illecite nonostante la detenzione domiciliare.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità, il ricorrente deve contestare in modo puntuale e argomentato la relazione causale tra gli elementi probatori posti a base della misura e la necessità della stessa; semplici affermazioni di proporzionalità o riferimenti costituzionali senza ricostruzione fattuale non sono in genere risolutive.
- La Corte di Cassazione verifica principalmente la correttezza logico-giuridica della motivazione: decisioni adeguatamente motivate sulla base di fatti concreti sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
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