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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15665/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 26-07-2021 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva riqualificato un capo d'imputazione e confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, deducendo errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. e violazione degli artt. 13 e 27 Cost., sostenendo la necessità di una prognosi individuale di pericolosità, il valore attenuante del tempo trascorso dai fatti (reati commessi tra dicembre 2018 e gennaio 2019) e la possibilità di adottare misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fondato la scelta della custodia in carcere sul pericolo di reiterazione del reato: la stabile e professionale dedizione dello stesso allo spaccio, i numerosi precedenti (anche specifici) e il fatto che commetteva reati durante la precedente applicazione degli arresti domiciliari, dimostrando l'inefficacia di misure meno afflittive e del controllo elettronico. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, DL n. 137/2020

    Richiamata come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; ha consentito il processo del ricorso secondo le modalità previste dal decreto.

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Citato in relazione alla riqualificazione del titolo di reato; norma sul concorso di persone nel reato (circostanza valutata nel quadro dell'incolpazione provvisoria).

  • art. 99 c.p.

    Richiamato congiuntamente all'art. 81 c.p. per la riqualificazione; riguarda la punibilità per fatti connessi o aggravanti specifiche.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme del testo unico stupefacenti relative ai delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; contestazione originaria del fatto di acquisto e detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'autorizzazione per talune attività con sostanze stupefacenti; assenza di autorizzazione è elemento della fattispecie contestata.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per delimitare i casi di detenzione per uso personale; qui la fattispecie è stata ritenuta non riconducibile all'uso esclusivamente personale.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola i presupposti per le misure cautelari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato correttamente il pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti (attività professionale di spaccio, precedenti, condotte durante arresti domiciliari).

  • art. 275-bis c.p.p.

    Disciplina il controllo elettronico come presidio alternativo; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tale strumento non fosse idoneo a contenere il pericolo di reiterazione, data la capacità del ricorrente di mantenere contatti e operare nonostante la detenzione domiciliare.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nei termini della libertà personale; la Corte ha ritenuto che la misura sia compatibile con i principi costituzionali alla luce dei gravi elementi valutati.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa e proporzionalità della pena/limitazioni; la Corte ha ritenuto comunque legittima la misura cautelare applicata per esigenze di prevenzione della reiterazione delittuosa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'imputazione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi; esecuzione delle disposizioni conseguenti alla sentenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio per la quantificazione equitativa della somma a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione ha ritenuto non ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le censure generiche e prive di specificazione sulle carenze motivazionali della decisione cautelare rischiano l'inammissibilità in Cassazione: il gravame deve evidenziare vizi logico-giuridici specifici.
  • In tema di misure cautelari, la ricorrenza del pericolo di reiterazione è fortemente valutata sulla base di elementi concreti: natura "professionale" dell'attività di spaccio, precedenti specifici e comportamento tenuto durante precedenti misure cautelari (es. commissione di reati in regime di arresti domiciliari) rendono meno efficaci misure meno afflittive.
  • Il tempo intercorrente tra i fatti e l'applicazione della misura può attenuare le esigenze cautelari, ma non è decisivo se sono presenti elementi che dimostrano la persistenza del rischio di recidiva; il giudice deve motivare la valutazione ma non necessariamente sostituirsi alle valutazioni di merito quando la motivazione è logica e congrua.
  • Il controllo elettronico (braccialetto) è un importante presidio alternativo, ma la sua idoneità va valutata concretamente: è insufficiente se il soggetto ha dimostrato di mantenere contatti e condurre attività illecite nonostante la detenzione domiciliare.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in sede di legittimità, il ricorrente deve contestare in modo puntuale e argomentato la relazione causale tra gli elementi probatori posti a base della misura e la necessità della stessa; semplici affermazioni di proporzionalità o riferimenti costituzionali senza ricostruzione fattuale non sono in genere risolutive.
  • La Corte di Cassazione verifica principalmente la correttezza logico-giuridica della motivazione: decisioni adeguatamente motivate sulla base di fatti concreti sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.

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