Cassazione Civile, Ordinanza n. 00037/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un’associazione iscritta all’anagrafe delle Onlus impugnava la cancellazione disposta dall’Amministrazione finanziaria per asserito difetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. L’Ufficio aveva rilevato la mancanza, nello statuto, di clausole obbligatorie relative al divieto di distribuzione degli utili, alla loro destinazione alle finalità istituzionali e alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; inoltre contestava l’assenza di una previsione conforme in tema di attività di formazione destinata a soggetti svantaggiati. La CTR aveva confermato la legittimità della cancellazione anche dopo modifiche statutarie sopravvenute. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 6 L. n. 212/2000 per mancato previo invito a sanare le irregolarità statutarie; 2) nullità per omessa pronuncia sulla questione dell’affidamento ingenerato da note della Direzione regionale che avrebbero attestato il superamento del controllo formale; 3) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000, assumendo che la decisione implicita fosse incompatibile con la tutela dell’affidamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava in modo puntuale la norma violata, e comunque infondato perché l’art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente concerne la richiesta di integrazione/correzione di atti ai fini del mancato riconoscimento di un credito o dell’irrogazione di sanzioni, mentre non si applica al controllo successivo dell’Amministrazione sulla permanenza dei requisiti per il regime Onlus. Ha inoltre ribadito che la disciplina delle Onlus richiede il rispetto rigoroso di requisiti formali, non surrogabili da una mera conformità fattuale dell’attività svolta, e che la mancanza anche di uno solo di tali requisiti comporta il venir meno del regime agevolato, anche retroattivamente. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata conteneva una statuizione implicita di irrilevanza delle note richiamate dalla ricorrente, essendo incompatibile con esse la successiva affermazione del potere/dovere dell’Ufficio di eseguire un controllo post-iscrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
stabilisce requisiti formali rigorosi per il riconoscimento del regime Onlus; la mancanza anche di uno solo dei requisiti fa venir meno il regime agevolato e legittima la cancellazione dall’anagrafe.
art. 2 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
richiama la nozione di soggetti svantaggiati per alcune attività agevolate; la Corte nega che la mera attività svolta possa supplire all’assenza della relativa previsione statutaria.
art. 5, comma 2; artt. 3 e 6
attribuisce alle direzioni regionali il potere di controllare successivamente la sussistenza dei requisiti e di cancellare dall’anagrafe i soggetti non abilitati; il decorso dei termini comporta solo l’iscrizione automatica, non la perdita del potere di verifica successiva.
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
obbliga l’Amministrazione a informare il contribuente e richiedere integrazioni/correzioni in caso di possibili effetti sfavorevoli su crediti o sanzioni; non si applica al controllo sui requisiti per l’iscrizione/cancellazione dall’anagrafe Onlus.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente a tutela dell’affidamento, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a individuare una specifica violazione.
la dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza conteneva una statuizione implicita incompatibile con la tesi della ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso per cassazione.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per l’applicazione della disciplina sulle sanzioni processuali in caso di decisione conforme alla proposta.
applicato per condannare la parte ricorrente a somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, in presenza di decisione conforme alla proposta di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il raddoppio/ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime delle Onlus il controllo sui requisiti statutari richiede il rispetto rigoroso delle clausole imposte dalla legge: la mancanza di un solo requisito formale impedisce il riconoscimento o comporta la cancellazione dall’anagrafe, senza che possa rilevare in senso sanante la mera attività concretamente svolta.
- Il decorso dei termini previsti dalla disciplina amministrativa del riconoscimento automatizzato produce solo l’effetto dell’iscrizione per silenzio-assenso, ma non preclude all’Amministrazione un successivo potere di verifica e di cancellazione ove emerga l’originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti.
- L’art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente opera quando l’Amministrazione debba integrare o correggere atti rilevanti ai fini del mancato riconoscimento di crediti o dell’irrogazione di sanzioni; non si estende automaticamente a controlli successivi su regimi agevolativi fondati su requisiti formali.
- In cassazione il motivo di ricorso deve indicare con specificità la norma asseritamente violata e la concreta ragione della violazione; censure meramente congetturali o generiche sono inammissibili.
- La doglianza di omessa pronuncia non sussiste quando la motivazione della sentenza implichi necessariamente il rigetto della questione dedotta, purché la statuizione implicita sia logicamente incompatibile con la tesi della parte.
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