Cassazione Civile, Ordinanza n. 28321/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa promossa dal Comune di Crotone su un compendio immobiliare della famiglia del resistente, definita in via transattiva con il riconoscimento di una somma superiore a undici milioni di euro da pagarsi in più rate tra il 2013 e il 2015. L’Amministrazione finanziaria ha contestato che il Comune non avesse operato la ritenuta d’acconto sulla somma corrisposta e che il contribuente non avesse dichiarato la plusvalenza incassata, emettendo gli atti impositivi nei confronti sia del Comune sia dei privati percipienti. Nei giudizi di merito, mentre il Comune aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119/2018, i privati non avevano presentato alcuna domanda di definizione. La C.T.P. e poi la C.G.T. di secondo grado hanno ritenuto che la definizione del Comune producesse effetti anche nei confronti dei privati, dichiarando l’estinzione del giudizio anche per costoro in applicazione dell’art. 6, comma 14, del d.l. n. 119/2018, assumendo la sussistenza di una coobbligazione tra Comune e contribuenti. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che i privati non erano coobbligati del Comune ai fini della definizione agevolata e che, in ogni caso, non avendo essi presentato una propria domanda, non potevano beneficiare della definizione perfezionata da altro soggetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva dichiarato estinto il giudizio nei confronti del contribuente. Ha affermato che, per la definizione agevolata delle controversie tributarie, è necessaria la presentazione di una distinta domanda da parte del soggetto interessato; la definizione perfezionata da un terzo non può produrre automaticamente effetti estensivi in assenza dell’istanza della parte che intende avvalersene. Ha inoltre osservato che la pronuncia di estinzione per effetto della definizione agevolata di un terzo, senza domanda della parte, viola il principio della domanda e integra un eccesso del potere giurisdizionale del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito affinché accerti integralmente il fondamento della pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
La definizione delle controversie tributarie richiede la presentazione di una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma e il pagamento degli importi dovuti; la definizione perfezionata dal coobbligato può giovare agli altri solo nei limiti previsti dalla norma e comunque non senza il presupposto della domanda di adesione.
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
"le controversie ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato e ne ha la legittimazione"
La facoltà di definizione è subordinata a una domanda del soggetto legittimato.
art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento"
Il perfezionamento della definizione dipende congiuntamente da domanda e pagamento.
art. 6, comma 8, d.l. n. 119/2018
"per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione ..."
La distinta domanda è requisito necessario di accesso al beneficio per ciascuna controversia autonoma.
art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018
"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"
L’effetto estensivo opera solo rispetto alla definizione validamente perfezionata dal coobbligato e non consente di prescindere dall’istanza del soggetto che intende avvalersene.
Richiamato per qualificare la procedura di definizione agevolata come atto di volontà negoziale avente natura transattiva e potenzialmente novativa rispetto all’obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione di una distinta domanda da parte del soggetto interessato costituisce presupposto necessario e indefettibile per l’accesso al beneficio.
- L’effetto estensivo previsto per la definizione perfezionata dal coobbligato non opera automaticamente in assenza dell’istanza della parte che intende beneficiarne.
- La nozione di controversia autonoma va riferita a ciascun atto impugnato, con rilevanza centrale dell’unicità dell’atto ai fini dell’accesso alla procedura.
- Il giudice non può dichiarare l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata intervenuta in favore di un terzo se manca la domanda della parte interessata, perché ciò violerebbe il principio della domanda.
- La definizione agevolata ha natura sostanzialmente transattiva e il suo effetto estintivo processuale presuppone il perfezionamento della procedura nei modi stabiliti dalla legge.
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