Cassazione Civile, Ordinanza n. 27087/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due atti di vendita di immobili stipulati da alcuni fideiussori e loro familiari in favore di congiunti stretti. La banca creditrice, dopo aver concesso credito a una società debitrice garantita da fideiussione e aver ottenuto un decreto ingiuntivo, ha sostenuto che le alienazioni fossero simulate in via assoluta per sottrarre i beni all'aggressione esecutiva. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato ritenendo provata la simulazione assoluta sulla base di una serie di indizi e precisando che, quando l'azione di simulazione è proposta da un terzo interessato, non operano le limitazioni probatorie dell'art. 1417 c.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1414, 1417, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe confuso simulazione assoluta e azione revocatoria, e che comunque i prezzi erano stati pagati, sicché le vendite non erano fittizie; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., dei parametri tariffari e dell'art. 24 Cost., contestando la liquidazione delle spese in base al credito originariamente vantato dalla banca e deducendo che il credito fosse poi stato ridotto, oltre a lamentare il mancato discostamento o la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e della critica agli artt. 115 e 116 c.p.c., i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di merito compiuto dai giudici di appello. Ha osservato che la corte territoriale aveva effettivamente deciso sulla simulazione assoluta, valorizzando elementi probatori e non la revocatoria, e che la censura non coglieva la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile nella parte riferita alla liquidazione di primo grado, perché non risultava dedotto in appello, e in parte infondato quanto alla liquidazione del giudizio di secondo grado, poiché il valore della causa andava commisurato al valore/corrispettivo dei contratti impugnati e non al credito della banca. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'insussistenza della simulazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma ribadisce che la controversia è stata decisa come simulazione assoluta e non come revocatoria.
Per la Corte, quando la domanda di simulazione è proposta da un terzo interessato, non operano le limitazioni probatorie previste dalla norma.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte considera la censura in realtà volta a una rivalutazione del merito probatorio.
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non se si contesta la valutazione delle prove raccolte.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un diverso valore legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento contro una regola legale; non per contestare il peso attribuito alle singole prove.
La Corte ribadisce che non è consentito trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese; la compensazione resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, salvo i casi di condanna della parte vittoriosa.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese; la Corte lo considera nel quadro della censura sulle spese, ma conferma la correttezza della liquidazione in relazione al valore della causa.
Richiamato unitamente al D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese, senza accoglimento della censura.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La simulazione assoluta può essere provata dal terzo interessato anche mediante presunzioni e elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza soggezione alle limitazioni probatorie dell'art. 1417 c.c..
- La distinzione tra simulazione e revocatoria è decisiva: se il giudice di merito accerta la simulazione assoluta del contratto, non è necessario verificare i presupposti dell'azione revocatoria.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non quando ci si limiti a contestare il peso dato alle singole risultanze.
- Ai fini della liquidazione delle spese nel giudizio di simulazione, il valore della causa va rapportato al valore economico del contratto impugnato, non al credito fatto valere dal creditore che agisce per farne accertare l'inefficacia o la fittizietà.
- La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei limiti in cui la parte si limiti a invocare una diversa valutazione equitativa.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →