Cassazione Civile, Ordinanza n. 19650/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo relativo a un credito poi annullato ai sensi del d.l. n. 119/2018. Il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere; in appello il tribunale aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata e che, quindi, non vi fosse più spazio per la c.d. opposizione recuperatoria. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con tre motivi, l'erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire e la violazione degli artt. 100 e 615, comma 1, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 91, 92 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite, censurando sia la conferma della regolazione delle spese sia la condanna alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il giudice di pace aveva il potere di compensare le spese in luogo dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale, sicché la questione decisiva era se fosse stata impugnata anche la sussistenza dei presupposti della compensazione; il ricorrente, però, non aveva indicato specificamente, nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il contenuto dell'atto di appello sul punto. La Corte ha inoltre rilevato che la valutazione sull'opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice, rendendo inammissibile anche il terzo motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per contestare la pretesa carenza di interesse ad agire; la Corte non entra nel merito perché ritiene inammissibili le censure per difetto di specificità.
Richiamato per sostenere la proponibilità dell'opposizione; la Corte non accoglie la censura per le ragioni processuali indicate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ne fa applicazione rigorosa: il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite e criterio della soccombenza.
La Corte ribadisce che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice e che la questione va censurata specificamente anche quanto ai presupposti applicativi.
Richiamato per il rito camerale di trattazione.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.
Citato come base dell'annullamento del credito che aveva inciso sulla controversia originaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non contiene una specifica indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti, quando da essi dipende la decisività della questione dedotta.
- In materia di spese processuali, quando il giudice di merito abbia fatto applicazione della compensazione, il ricorso deve investire in modo specifico sia la scelta di compensare sia la sussistenza dei relativi presupposti; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La valutazione sull'opportunità di disporre la compensazione delle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere utilmente censurata in cassazione se non nei limiti della specifica violazione di legge o del mancato rispetto dei presupposti legali.
- La mera deduzione della soccombenza virtuale non è sufficiente se il decisum di merito si fonda sulla compensazione delle spese e tale statuizione non è stata specificamente impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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