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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18479/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avviso di accertamento per l'anno 2005 per IRPEF per omessa indicazione di redditi per € 422.288,68 (più interessi) derivanti da titoli incassati presso Cassa di Risparmio di San Marino e mancata compilazione del quadro RW; l'Agenzia ha applicato la presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 considerando i proventi non dichiarati. Il contribuente impugnava, richiamando anche la sentenza penale di assoluzione sui medesimi fatti; la CTR aveva ritenuto la norma retroattiva e confermato l'accertamento, mentre la Cassazione è stata chiamata a decidere sulla retroattività, sulla rilevanza della sentenza penale e sulla correttezza della motivazione e dei termini dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (relativo alla valutazione della presunzione e alla carenza di adeguata valutazione della gravità e precisione degli elementi indizianti) e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile; il terzo e il quarto motivi sono stati rigettati. Sostanzialmente la Cassazione ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente, ha censurato la CTR per non avere adeguatamente valutato la precisione e gravità degli elementi probatori sostitutivi della prova diretta, e ha ritenuto corretti gli indirizzi della motivazione e dell'urgenza addotte dall'amministrazione nei restanti profili, rinviando la causa per la rivalutazione degli elementi probatori e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009

    Configura una presunzione legale di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata; la Corte ha confermato la sua natura sostanziale e conseguentemente la non retroattività della norma

  • art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter, d.l. n. 78/2009

    Considerate norme procedimentali che raddoppiano termini di decadenza e prescrizione; soggiacciono al principio tempus regit actum e dunque la loro efficacia segue il tempo di entrata in vigore

  • art. 3 e art. 24 Cost.

    Richiamati per indicare che la qualificazione sostanziale della norma è necessaria per garantire l'effettività del diritto di difesa del contribuente (es. conservazione documentale e possibilità di difesa)

  • art. 42 d.p.r. n. 600/1973

    Riferimento ai criteri di motivazione degli atti impositivi e ai termini di accertamento; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale sia assolto se l'atto enuncia il criterio astratto adottato per il calcolo del maggior reddito

  • artt. 38, 41 bis e 42 d.p.r. n. 600/1973

    Richiamati in relazione alla legittimità formale degli atti e alla motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sul punto perché il criterio adottato era enunciato nell'atto

  • art. 7, l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato in tema di chiarezza e completezza dell'atto; la Corte ha ritenuto che non sia necessaria l'indicazione della precisa norma giuridica presupposto purché sia indicato il criterio astratto dell'accertamento

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 è di natura sostanziale: non si applica retroattivamente e non può essere automaticamente estesa a fatti anteriori alla sua entrata in vigore
  • Quando l'amministrazione si fonda sulla presunzione legale prevista dall'art. 12, il giudice deve comunque valutare la presenza o l'assenza di prova contraria; se l'accertamento si fonda su presunzioni semplici occorre che gli elementi indiziari siano valutati in termini di gravità e precisione
  • La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario: va valutato caso per caso quali risultanze del processo penale siano rilevanti sul piano tributario
  • Sentenze tributarie relative ad annualità diverse non producono giudicato utile per altre annualità salvo che emergano elementi costitutivi tendenzialmente permanenti che travalichino la singola annualità
  • La motivazione dell'atto impositivo è considerata sufficiente se espone il criterio astratto adottato per il maggior reddito; non è sempre necessaria la citazione testuale della norma giuridica specifica
  • L'amministrazione può derogare al termine dilatorio per l'emissione dell'atto solo per motivi di urgenza specificamente indicati e non con formule generiche; in assenza di adeguata specificazione l'anticipazione dell'atto può essere censurata

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