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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2850/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (coltivazione illegale di cannabis indica e traffico). Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizi di motivazione; inesistenza di gravi indizi dell'associazione; sua mancata partecipazione (assenza di intercettazioni in cui parli, non essersi recato nella piantagione); genericità delle contestazioni relative ai singoli episodi di traffico; assenza dell'aggravante dell'associazione armata; e carenza delle esigenze cautelari concrete e attuali giustificative della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha configurato un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base del quadro indiziario complessivo (diverse presenze documentate del ricorrente a incontri con altri partecipi, legami con il referente finanziario Riolo, dichiarazioni di altri indagati che fanno riferimento al finanziamento dell'impresa criminale, scoperta della piantagione e di armi nell'azienda agricola). La Corte ha inoltre affermato che la mancanza di intercettazioni dirette in cui il ricorrente parli non esclude la sua partecipazione e che la genericità del capo di accusa relativo ai singoli episodi di traffico non è tale da invalidare la valutazione cautelare. L'eventuale esclusione dell'aggravante armata non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari o sulla durata della misura. Infine la Corte ha ritenuto infondata la censura sulle esigenze cautelari, sottolineando i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che il modello di associazione previsto possa ricomprendere gruppi con ruoli differenziati (ideazione, finanziamento, cura dei contatti, conduzione materiale della coltivazione e vendita) e che il quadro indiziario emerso giustifichi tale qualificazione.

  • cod. proc. pen., art. 273

    Norma richiamata dal ricorrente per rilevare vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni formali o logiche dei doveri motivazionali richiesti e che il tribunale del riesame avesse adeguatamente argomentato la gravità degli indizi.

  • cod. proc. pen., art. 274

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte ha osservato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni adottate secondo tale disciplina, ritenendo impropria una critica meramente valorizzativa degli elementi probatori.

  • cod. proc. pen., art. 275, comma 3

    Disciplina la valutazione delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che la presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari, dovuta alla contestazione associativa, non fosse stata adeguatamente smentita dal ricorrente.

  • cod. pen., artt. 81, comma finale e 110

    Riferimenti al concorso e alla continuazione di reati (concorso di persone). Utilizzati in relazione alla contestazione di partecipazione a più episodi di traffico come esito logico dell'attività della piantagione e dello smercio.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma relativa alle specifiche ipotesi di traffico e sanzioni; citata nell'imputazione provvisoria per i singoli episodi di traffico, la Corte ha ritenuto che la genericità del capo non invalidi la logica indiziaria complessiva.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b

    Norma relativa alle aggravanti in materia di stupefacenti; la contestata aggravante armata è stata ritenuta non decisiva ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della durata della misura.

  • cod. proc. pen., art. 94

    Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti amministrativi a seguito della decisione; implicita indicazione di trasmissioni/cancellazione degli atti.

Massime di principio

  • La sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario complessivo che evidenzi ruoli differenziati e ripetute relazioni operative, anche se non tutti i partecipi sono intercettati mentre parlano.
  • La presenza documentata a incontri con altri partecipi, collegata a elementi oggettivi (scoperta della piantagione, armi, dichiarazioni di terzi), può costituire elemento idoneo a fondare gravi indizi di partecipazione.
  • La mancanza di intercettazioni dirette che ritraggano l'imputato mentre parla non esclude la possibilità di ritenere la sua partecipazione se gli altri elementi indiziari configurano un ruolo coerente nell'associazione.
  • La genericità della descrizione dei singoli episodi di traffico nell'imputazione provvisoria può non essere sufficiente a escludere la misura cautelare quando l'associazione e l'intento criminoso risultino logicamente desumibili dalle investigazioni.
  • L'eventuale esclusione di un'aggravante (es. associazione armata) può essere irrilevante rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari e alla sussistenza della misura se non incide sui presupposti della custodia.
  • In sede di sindacato di legittimità sulle misure cautelari, il controllo è limitato alla verifica dell'adeguatezza e congruenza della motivazione: non è consentito un riesame libero e completo del merito probatorio.

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