Cassazione Civile, Ordinanza n. 01432/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 22 maggio 1999 con cui il proprietario di un terreno consentiva all'altra parte di depositare sul fondo materiale terroso vegetale fino al 28 febbraio 2000, con obbligo, alla scadenza, di restituire il fondo ripristinando il piano di campagna al livello preesistente, con strato terroso vegetale di almeno un metro, spianamento meccanico e pagamento di un'indennità pattuita. Il proprietario del fondo deduceva di avere ricevuto solo una parte dell'indennità e chiedeva il residuo, oltre al risarcimento dei danni per l'inadempimento, anche in relazione a una buca profonda lasciata sul terreno. Il convenuto contestava di aver causato la buca e sosteneva di avere adempiuto. Il Tribunale lo condannava sia all'indennità sia al risarcimento; in appello la condanna risarcitoria veniva ridotta e ricalcolata sulla base di una nuova consulenza tecnica, valorizzando la clausola contrattuale con cui il depositario assumeva ogni responsabilità per danni derivanti dall'attività consentita e, altresì, la sua qualità di custode del fondo ex art. 2051 c.c. Il ricorrente principale censurava la sentenza per ultrapetizione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la domanda fosse fondata sulla sua pretesa esecuzione materiale dello scavo e non su un obbligo di custodia, oltre che per vizi nella quantificazione del danno; il ricorrente incidentale contestava a sua volta la quantificazione del danno, ritenendo non correttamente considerata la prima consulenza tecnica e il criterio del ripristino in natura.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché la sentenza d'appello si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la responsabilità contrattuale desunta dalla clausola della scrittura privata, dall'altro la responsabilità ex art. 2051 c.c.; poiché il ricorrente non aveva censurato in modo pertinente la ratio contrattuale, tale statuizione era divenuta definitiva e rendeva priva di interesse la doglianza sulla sola responsabilità da custodia. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato infondata la doglianza sulla quantificazione del danno, chiarendo che non sussiste violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice recepisce il convincimento del CTU e che il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza dover confutare espressamente ogni diversa allegazione di parte, purché indichi le fonti del proprio convincimento; nel caso concreto la Corte territoriale aveva inoltre spiegato perché il danno andasse rapportato all'area di mq 4.800 e non a una superficie minore. Il ricorso incidentale è stato parimenti rigettato, perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può investire la consulenza tecnica in sé, essendo essa un elemento istruttorio, e perché la sentenza aveva comunque preso in esame il criterio di liquidazione del danno per equivalente, aderendo alla consulenza disposta in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come titolo di responsabilità da custodia, ma la Corte rileva che la censura su tale profilo è inammissibile perché non aggredisce l'autonoma ratio contrattuale della decisione impugnata
citato nel ricorso principale in relazione alla dedotta violazione delle presunzioni, ma la Corte non ne sviluppa un autonomo principio decisorio
invocato per ultrapetizione; la Corte osserva che la decisione di merito si fondava anche sulla responsabilità contrattuale desunta dalla scrittura privata
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri istruttori; non è invece deducibile per contestare la diversa valutazione delle prove o del CTU
richiamato per ribadire che la valutazione comparativa delle prove e l'adesione a una consulenza tecnica rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dal ricorrente principale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, invocata dal ricorrente principale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente solo il censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la consulenza tecnica in sé o per lamentare un difetto di sufficienza della motivazione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; se una resta intatta, le censure sulle altre diventano inammissibili per difetto di interesse.
- La responsabilità contrattuale desunta dall'interpretazione di una clausola negoziale costituisce ratio autonoma rispetto a un'eventuale responsabilità extracontrattuale: se non si censura in modo pertinente l'interpretazione del contratto, non si può utilmente contestare solo il diverso titolo aquiliano o da custodia.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non ritualmente introdotte o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggior forza persuasiva a una consulenza tecnica rispetto ad altre risultanze o alle osservazioni di parte.
- L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è validamente motivata quando la consulenza dia conto delle obiezioni dei consulenti di parte; il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni critica difensiva incompatibile con il proprio convincimento.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usato per censurare la consulenza tecnica d'ufficio in quanto tale, né per sollecitare un nuovo apprezzamento del merito; è invece ammissibile solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale: non è più denunciabile, di per sé, il semplice difetto di sufficienza o la preferibilità di una diversa ricostruzione fattuale.
- Quando la liquidazione del danno è effettuata per equivalente sulla base di una consulenza che considera l'area effettivamente incisa dall'attività dannosa e le aree circostanti necessarie alle operazioni di ripristino, tale apprezzamento appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
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