Cassazione Civile, Ordinanza n. 21009/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto titolare di pensione sociale aveva agito per ottenere il pagamento di una somma qualificata come arretrati della pensione sociale per il periodo agosto 2006-agosto 2008, sostenendo che l'Istituto previdenziale avesse trattenuto indebitamente somme dovute. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo il gravame dell'ente, ritenendo che dagli atti e dai riepiloghi prodotti risultasse che la prestazione fosse stata liquidata dal mese di agosto 2006 e che un importo complessivo di arretrati fosse stato poi corrisposto nel dicembre 2008, senza che la parte attrice avesse contestato specificamente tali dati. Contro questa sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ente per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per la valutazione delle prove documentali; 3) violazione della legge n. 412/1991 e dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che non si trattasse di accertare l'inesistenza di un obbligo restitutorio del pensionato, bensì il diritto al pagamento di somme non corrisposte perché indebitamente trattenute dall'Inps.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché non erano riportati né localizzati i passaggi rilevanti della sentenza impugnata e le censure mosse dall'ente in appello; inoltre, la censura contrastava con l'accertamento della corte territoriale circa la specificità dell'atto di gravame. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare valutazioni istruttorie e di merito, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo riportato né localizzato il testo della domanda originaria, necessario per verificare la doglianza sull'onere probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo relativo al difetto di specificità dell'appello è inammissibile se il ricorso non consente di verificare, riportando e localizzando i passaggi rilevanti, la concreta genericità delle censure svolte in appello.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La doglianza di nullità della sentenza o del procedimento deve essere sorretta da un ricorso autosufficiente e specifico, tale da consentire il controllo della Corte.
Le contestazioni sulla valutazione delle prove documentali e sul merito dell'apprezzamento probatorio non sono deducibili in cassazione come errori di legge, se il giudice di merito ha motivato adeguatamente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per introdurre censure di merito sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato nei termini attuali e non consente una rivalutazione del merito se la motivazione è congrua.
È richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa regola sull'onere della prova in materia di prestazioni previdenziali e pretese restitutorie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La censura sull'onere della prova non è scrutinabile se il ricorrente non rende verificabile, mediante la trascrizione/localizzazione della domanda introduttiva, il contenuto esatto della controversia.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione o almeno la precisa localizzazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non consente alla Corte di verificare, attraverso trascrizione o precisa localizzazione degli atti rilevanti, il contenuto della censura proposta e la sua decisività.
- Le contestazioni rivolte alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto sono sottratte al sindacato di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non ricorre un vizio nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- La censura sull'erronea ripartizione dell'onere della prova richiede che il ricorso esponga in modo autosufficiente il contenuto della domanda e del thema decidendum; senza tale indicazione la Corte non può verificare se la regola probatoria applicata dal giudice di merito sia stata effettivamente violata.
- La doglianza sulla genericità dell'appello è inammissibile se il ricorrente non riporta gli specifici passaggi dell'atto di gravame che assumerebbero la carenza di specificità e se la sentenza impugnata ha già accertato la sufficienza delle censure.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale in una denuncia di violazione di legge, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione del materiale istruttorio.
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