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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39910/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione sulla supposta irregolarità del certificato di omologazione dell'etilometro, sostenendo che la domanda di omologazione sarebbe stata presentata in Italia da soggetto diverso dalla società produttrice tedesca e in assenza di valido mandato, in asserita violazione dell'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada; ha inoltre richiamato una divergenza tra la sigla di omologazione indicata nella dichiarazione di conformità. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova del corretto funzionamento dell'etilometro, lamentando la tardività e le omissioni pluriennali delle verifiche periodiche, che avrebbero dovuto comportare il ritiro dello strumento e una nuova visita primitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha allegato né riprodotto nel ricorso la documentazione richiamata a sostegno dell'asserita irregolarità dell'omologazione dell'etilometro. Il secondo e il terzo motivo sono stati reputati manifestamente infondati, perché la Corte d'appello aveva già accertato che l'apparecchio era stato sottoposto alla verifica periodica annuale prevista e che il suo buon funzionamento era confermato anche dalle dichiarazioni dell'operante; le censure difensive, in ogni caso, non erano idonee a scalfire l'attendibilità dell'esito dell'alcoltest, essendo irrilevanti meri rilievi formali a fronte della rituale verifica annuale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Integra la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza oggetto del giudizio; la sentenza riguarda la prova del relativo tasso alcolemico tramite etilometro.

  • art. 192 del reg. att. C.d.S.

    "la omologazione e approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi"

    La difesa lo invoca per sostenere che l'omologazione dell'etilometro sarebbe stata irrituale perché richiesta da soggetto diverso dal produttore; la Corte rileva però che tale censura non è scrutinabile per difetto di autosufficienza, oltre a risultare recessiva rispetto alla verifica annuale del funzionamento dello strumento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che investono documenti o atti processuali devono rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: il documento richiamato va allegato o riprodotto nelle sue parti essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, la contestazione del risultato dell'etilometro non può fondarsi su meri rilievi formali quando il giudice di merito abbia accertato il regolare controllo periodico e il corretto funzionamento dello strumento.
  • La regolare verifica annuale dell'etilometro, se accertata in fatto dal giudice di merito, è idonea a sostenere l'attendibilità dell'accertamento alcolemico e a rendere non decisive ulteriori doglianze sulle presunte irregolarità amministrative dell'omologazione o sulle asserite omissioni di controlli pluriennali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente gravato anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, in mancanza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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