Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% di Irpef e Ilor versate per gli anni 1991-1992, in base alla normativa emanata per il sisma in Sicilia del dicembre 1990. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato l'inerzia dell'Ufficio e ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla decisiva questione della non spettanza del beneficio a un soggetto che svolge attività d'impresa, perché il rimborso sarebbe incompatibile con il diritto UE; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e degli artt. 107 e 108 TFUE, oltre che della decisione della Commissione UE 2016/195, sostenendo che il giudice di merito non aveva verificato se la restituzione richiesta integrasse un aiuto di Stato incompatibile e se fosse applicabile la disciplina degli aiuti cd. de minimis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia: la CTR non aveva esaminato la questione centrale della compatibilità del rimborso con il diritto dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e si era limitata a disattendere genericamente le difese dell'Ufficio. Richiamando un precedente conforme, la Cassazione ha affermato che il beneficio del rimborso non opera per i contribuenti che svolgono attività d'impresa, salvo verifica, da parte del giudice di merito, dell'eventuale ricorrenza di un aiuto individuale rientrante nei limiti o nelle condizioni dei regimi UE de minimis o comunque di aiuti approvati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente devolute; la sua violazione può integrare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione al diniego del rimborso.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, la definizione agevolata con pagamento del 10% del dovuto o rimborso del 90% di quanto versato.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
concorre a delimitare l'applicazione del beneficio alla luce della disciplina nazionale e dei vincoli derivanti dal diritto UE.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per verificare se il rimborso integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e vietato, salvo eccezioni.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione, notificata con n. C(2015) 5549 final
ha ritenuto la misura incompatibile con il mercato interno in quanto aiuto di Stato illegittimo; il giudice deve comunque verificare l'eventuale applicabilità di regimi de minimis o altri aiuti approvati.
art. 108, par. 3, TFUE
la Corte richiama la violazione di questa disposizione quale fondamento dell'incompatibilità della previsione di rimborso per gli imprenditori.
Regolamenti UE sugli aiuti de minimis
il giudice di merito deve accertare se il singolo caso rientri nei limiti di un aiuto individuale compatibile ai sensi di tali regolamenti.
Regolamento CE n. 994 del 1998
richiamato come base per l'applicazione di categorie di aiuti di Stato orizzontali approvati nei limiti consentiti.
Massime di principio
- In tema di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, il giudice di merito deve verificare d'ufficio se il contribuente svolga attività d'impresa e se la restituzione richiesta si traduca in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 17, L. 289/2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, salvo che sia dimostrata la riconducibilità del vantaggio a un aiuto individuale compatibile secondo la disciplina europea sugli aiuti de minimis o ad altro regime approvato.
- L'omessa considerazione, da parte del giudice tributario, della questione relativa alla compatibilità UE del rimborso richiesto integra vizio di omessa pronuncia e rende cassabile la sentenza.
- Quando una controversia investe la possibile qualificazione di un beneficio fiscale come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve confrontarsi con la normativa unionale e con le decisioni della Commissione europea pertinenti, verificando i limiti e le eventuali eccezioni applicabili al caso concreto.
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