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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17239 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva annullato una cartella di pagamento emessa dopo un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. La cartella contestava deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi 2003 e richiedeva maggiori somme per IRPEF, addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni. Il contribuente sosteneva, e il giudice d'appello aveva ritenuto, che l'adesione al condono fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 impedisse il controllo sulle deduzioni, poiché la norma menzionava espressamente soltanto le detrazioni. L'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002 e dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella. Ha stabilito che il condono fiscale non impedisce l'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, anche con riferimento alla verifica della spettanza delle deduzioni. Il controllo formale è distinto dall'attività di accertamento vera e propria e resta salvo anche in presenza di condono. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9

    La definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni; sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e art. 36-ter.

    La norma sul condono non preclude le attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Il riferimento alle deduzioni non può essere interpretato come limitazione del controllo alle sole detrazioni o come esclusione delle deduzioni dal controllo formale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Il controllo formale può comportare l'esclusione, in tutto o in parte, di detrazioni d'imposta non spettanti e di deduzioni non spettanti.

    Il controllo formale consente all'Amministrazione di verificare la documentazione e i dati dichiarati, anche ai fini della spettanza delle deduzioni. Tale attività non costituisce accertamento sostanziale, poiché si fonda sull'esame dei dati dichiarativi e della relativa documentazione, senza valutazioni interpretative complesse.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La liquidazione automatizzata delle imposte è distinta dall'attività di accertamento e, secondo la giurisprudenza richiamata, può essere effettuata anche quando il contribuente ha presentato una domanda di condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, comma 6, lettera a)

    La definizione prevista per l'integrazione degli imponibili preclude l'attività di accertamento, ma non impedisce la liquidazione automatizzata delle imposte.

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 1

    La disposizione è richiamata come precedente legislativo che mantiene salve, anche in presenza di condono, le attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale non rende automaticamente intangibile la dichiarazione del contribuente: occorre distinguere tra accertamento sostanziale, liquidazione automatizzata e controllo formale.
  • Il condono può impedire nuovi accertamenti discrezionali o valutativi, ma normalmente non impedisce all'Amministrazione di correggere errori desumibili dalla dichiarazione o di verificare la documentazione giustificativa di deduzioni e detrazioni.
  • Il controllo ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 è considerato un'attività intermedia tra la mera liquidazione automatizzata e l'accertamento: può utilizzare documenti esterni alla dichiarazione, ma non comporta una valutazione sostanziale o interpretativa tipica dell'accertamento.
  • In presenza di una clausola normativa che salva espressamente liquidazione e controllo formale, il contribuente non può invocare il condono per contestare una cartella fondata su tali attività.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale verificare il tipo di definizione fiscale utilizzata, il contenuto della clausola di salvaguardia applicabile e se l'atto dell'Amministrazione derivi da un semplice controllo documentale oppure da un vero accertamento sostanziale.

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