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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 547 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Articoli 191 e 193 TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Applicabilità ratione materiae - Inquinamento dell'aria dovuto a incenerimento illegale di rifiuti - Principio del «chi inquina paga» - -Responsabilità solidale del proprietario e dell'utilizzatore del fondo sul quale l'inquinamento è stato generato- Responsabilità della persona che causa l'inquinamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava la compatibilità con la direttiva 2004/35/CE, con gli articoli 191 e 193 TFUE e con il principio del "chi inquina paga" di una normativa nazionale che attribuisce la responsabilità per un danno ambientale derivante dall'incenerimento illecito di rifiuti non solo agli utilizzatori dei fondi, ma anche ai proprietari degli stessi. In particolare, si chiedeva se fosse necessario dimostrare un nesso causale tra la condotta del proprietario e l'inquinamento e se fosse ammissibile prevedere una responsabilità solidale di proprietari e utilizzatori, accompagnata dall'irrogazione di ammende.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la direttiva 2004/35/CE, interpretata alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE, non osta a una normativa nazionale che coinvolga anche i proprietari dei fondi contaminati, senza richiedere necessariamente la prova di un nesso causale tra la loro condotta e il danno, purché la normativa rispetti i principi generali del diritto dell'Unione e le altre disposizioni pertinenti. Ha inoltre stabilito che l'articolo 16 della direttiva e l'articolo 193 TFUE non impediscono una disciplina che preveda la responsabilità solidale di proprietari e utilizzatori e l'applicazione di ammende, a condizione che tali misure contribuiscano a una protezione ambientale rafforzata e che le sanzioni non eccedano quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 191 TFUE

    Richiama gli obiettivi e i principi della politica ambientale dell'Unione, tra cui il principio del "chi inquina paga" e il principio di precauzione; tali principi orientano la valutazione della normativa nazionale in materia di responsabilità ambientale.

  • Articolo 193 TFUE

    Consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione ambientale più rigorose rispetto agli standard dell'Unione, purché compatibili con i Trattati.

  • Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale

    Stabilisce un quadro europeo per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. La direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare regole più severe che coinvolgano anche proprietari e utilizzatori dei fondi.

  • Articolo 16 della direttiva 2004/35/CE

    Preserva la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono introdurre una disciplina ambientale più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2004/35/CE, purché rispetti il diritto dell'Unione e sia effettivamente orientata alla protezione dell'ambiente.
  • Una normativa nazionale può attribuire obblighi o responsabilità anche al proprietario del fondo contaminato, oltre che al soggetto che lo utilizza o che materialmente causa l'inquinamento; tuttavia, ciò non significa automaticamente che il proprietario sia responsabile in ogni caso secondo il diritto dell'Unione.
  • La responsabilità del proprietario può essere prevista anche senza la prova di una condotta causalmente collegata all'inquinamento, se la disciplina nazionale persegue legittimamente una maggiore tutela ambientale e rispetta proporzionalità e principi generali dell'Unione.
  • La responsabilità solidale di proprietari e utilizzatori e l'applicazione di ammende sono ammissibili solo se costituiscono strumenti idonei e necessari a prevenire o riparare il danno ambientale; non possono eccedere quanto indispensabile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare concretamente la normativa nazionale applicabile, la posizione del proprietario o utilizzatore, l'effettiva finalità preventiva o riparatoria della misura e il rispetto del principio di proporzionalità.
  • La pronuncia non elimina necessariamente il diritto del proprietario non responsabile di rivalersi internamente contro l'autore materiale dell'inquinamento, se tale possibilità è prevista dal diritto nazionale.

Testo integrale

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