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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 537 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei carburanti per la navigazione nelle acque dell'Unione europea e per produzione elettricità di bordo imbarcazioni - Carburante utilizzato per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro per suo primo carico commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rifiuto del rimborso dell'accisa sul carburante utilizzato da una nave appena costruita per navigare senza carico dal porto lituano di Klaipėda al porto tedesco di Stralsund, dove avrebbe imbarcato il primo carico commerciale diretto in Spagna. L'amministrazione aveva negato l'esenzione perché il fornitore non aveva rispettato alcuni requisiti formali previsti dal diritto lituano, tra cui il possesso di una licenza e specifici obblighi documentali, sebbene il carburante fosse stato effettivamente impiegato per una navigazione commerciale nelle acque dell'Unione.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE si applica anche al carburante utilizzato per il trasferimento a vuoto della nave dal cantiere o da un porto di uno Stato membro a un porto di un altro Stato membro, quando tale trasferimento è necessario e direttamente funzionale all'avvio di un successivo trasporto commerciale di merci. Ha inoltre dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione il diniego dell'esenzione fondato esclusivamente sul mancato rispetto di requisiti formali nazionali, qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali e non vi siano frodi, evasioni o abusi. La causa è stata rimessa al giudice nazionale per la decisione sulle spese e per le conseguenze concrete.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

    Gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

    L'esenzione riguarda qualsiasi navigazione commerciale nelle acque dell'Unione direttamente funzionale a un servizio oneroso di trasporto o ad altra prestazione commerciale. Comprende anche il viaggio senza carico necessario per raggiungere il luogo in cui sarà imbarcato il primo carico commerciale.

  • Direttiva 2003/96/CE, articolo 1

    Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva.

    La tassazione dei prodotti energetici costituisce la regola generale, mentre le esenzioni devono essere applicate in base alle condizioni sostanziali previste dalla direttiva.

  • Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione

    Gli Stati membri possono introdurre formalità e controlli per prevenire frodi e abusi, ma non possono trasformare tali requisiti in condizioni assolute che facciano perdere l'esenzione quando l'effettivo utilizzo del carburante è conforme alla direttiva.

  • Legge lituana sulle accise, articolo 43, paragrafi 1, punto 2, e 2

    La normativa nazionale trasponeva l'esenzione unionale e demandava al governo la definizione delle modalità applicative; tali modalità non potevano però limitare il diritto all'esenzione oltre quanto consentito dalla direttiva.

Massime di principio

  • Per valutare l'esenzione dal tributo occorre verificare anzitutto l'effettivo uso del prodotto: il carburante destinato a una navigazione commerciale nelle acque dell'Unione beneficia dell'esenzione anche se la nave è vuota durante una tratta preparatoria.
  • Un viaggio preliminare o di trasferimento può rientrare nell'esenzione quando è necessario e direttamente funzionale a un successivo trasporto commerciale a titolo oneroso; non è indispensabile che il carico commerciale sia già presente a bordo.
  • Le formalità nazionali servono a documentare e controllare l'uso agevolato, ma non possono prevalere automaticamente sulle condizioni sostanziali previste dal diritto dell'Unione.
  • Il mancato rispetto di obblighi documentali o autorizzativi può giustificare sanzioni o controlli, ma non necessariamente la perdita dell'esenzione, se l'uso commerciale del carburante è provato e non risultano frodi, evasioni o abusi.
  • La soluzione potrebbe essere diversa se la navigazione fosse privata, non commerciale, non collegata a un servizio oneroso oppure se l'amministrazione dimostrasse un uso del carburante estraneo alla finalità agevolata o una condotta fraudolenta.

Testo integrale

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