Sentenza del 13/07/2017 n. 544 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione dall'IVA ad enti di diritto pubblico e non di diritto pubblico senza fini di lucro per fornitura servizi connessi con lo sport - Articolo 133 - Esclusione dell'esenzione per rischio di distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA - Prestazioni di servizi da parte di enti di diritto pubblico senza fini di lucro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA versata sui diritti di accesso a palestre e piscine, sostenendo che tali prestazioni, strettamente connesse alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE. Contestava inoltre che il Regno Unito potesse applicare la condizione relativa all'assenza di distorsioni della concorrenza prevista dall'articolo 133, primo comma, lettera d), agli enti pubblici senza fini di lucro senza applicarla anche agli organismi privati senza fini di lucro.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito, da un lato, che l'articolo 133, secondo comma, non impedisce a uno Stato membro che al 1° gennaio 1989 assoggettava all'IVA solo alcune prestazioni sportive di subordinare l'esenzione degli enti pubblici alla condizione che non si producano distorsioni della concorrenza. Non è necessario che tutte le prestazioni sportive fossero allora tassate né che fossero precedentemente esenti. Dall'altro lato, la Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva una normativa che applicasse tale condizione soltanto agli enti pubblici senza fini di lucro e non anche agli altri organismi senza fini di lucro. La seconda questione è stata quindi accolta; la terza non è stata esaminata. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettera m)
Gli Stati membri esentino: «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica».
L'esenzione riguarda indistintamente gli organismi senza fini di lucro, siano essi enti pubblici o soggetti diversi dagli enti pubblici, purché ricorrano le condizioni sostanziali previste dalla norma.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 133, primo comma, lettera d)
«le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA».
La condizione consente di negare o limitare l'esenzione quando essa determini distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali assoggettati all'IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 133, secondo comma
Gli Stati membri che al 1° gennaio 1989 applicavano l'IVA alle operazioni sportive possono applicare la condizione dell'articolo 133, primo comma, lettera d), anche quando le prestazioni effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell'esenzione.
Lo Stato membro può applicare la condizione agli enti pubblici anche se nel 1989 tassava soltanto alcune prestazioni sportive e anche se le specifiche prestazioni non erano precedentemente esenti. Tuttavia, il termine «anche» impone che la stessa condizione sia applicata anche agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti pubblici.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e allegato E, punto 4
Durante il periodo transitorio gli Stati membri potevano mantenere l'assoggettamento all'IVA di determinate prestazioni sportive, circostanza rilevante per l'applicazione dell'articolo 133, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.
Massime di principio
- Per verificare se uno Stato membro possa limitare l'esenzione IVA per servizi sportivi forniti da enti pubblici senza fini di lucro, è sufficiente che al 1° gennaio 1989 assoggettasse all'IVA alcune prestazioni rientranti nella categoria: non occorre che le tassasse tutte.
- L'esenzione non deve essere stata già applicata in precedenza: la condizione anti-distorsione può essere introdotta anche prima che la specifica prestazione abbia beneficiato dell'esenzione.
- Il principio di parità impone che la condizione relativa alle distorsioni della concorrenza sia applicata in modo coerente agli enti pubblici e agli altri organismi senza fini di lucro. Non è legittimo escludere dall'esenzione solo gli enti pubblici.
- La valutazione delle distorsioni della concorrenza deve rispettare i limiti e la struttura della direttiva; una disciplina nazionale che imponga automaticamente il trattamento sfavorevole a un'intera categoria di enti può essere incompatibile con il diritto dell'Unione se non tratta allo stesso modo gli operatori comparabili.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la possibilità astratta dello Stato di applicare la condizione anti-concorrenziale, che può essere ammessa, e il modo concreto in cui essa viene applicata, che deve essere non discriminatorio e coerente per tutti gli organismi senza fini di lucro comparabili.
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