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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 176 - Corte Costituzionale

Privilegi erariali - Crediti dello Stato per imposte dirette, assistiti da privilegio generale mobiliare - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Estensione di tale regime ai crediti sorti in data anteriore al 6 luglio 2011. - Codice civile, art. 2776, terzo comma, come modificato dall'art. 23, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; d.l. n. 98 del 2011, art. 23, comma 39.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel procedimento di esecuzione immobiliare, il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile era stato attribuito integralmente a Equitalia in applicazione dell'art. 2776, terzo comma, c.c., come modificato dal d.l. n. 98 del 2011. La disposizione aveva esteso ai crediti dello Stato per imposte dirette, già assistiti da privilegio generale mobiliare, un privilegio sussidiario sul prezzo degli immobili, con preferenza sui crediti chirografari. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale sia del nuovo privilegio, per possibile violazione degli artt. 3 e 111 Cost., sia della sua applicazione ai crediti sorti anteriormente al 6 luglio 2011, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nonché dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 2776, terzo comma, c.c.: il privilegio sussidiario a favore dei crediti tributari è costituzionalmente legittimo, perché costituisce una causa legittima di prelazione e armonizza il trattamento dei crediti fiscali già privilegiati sui beni mobili. Ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui imponeva l'applicazione retroattiva del nuovo privilegio ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto. Tale retroattività alterava i rapporti tra i creditori e le aspettative già consolidate nel processo esecutivo, favorendo lo Stato senza adeguati motivi imperativi di interesse generale. La pronuncia non elimina il privilegio in sé, ma impedisce la sua applicazione retroattiva nei termini previsti dalla norma censurata.

Norme richiamate

  • Art. 2776, terzo comma, codice civile

    I crediti dello Stato indicati dal primo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

    La norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima: il privilegio sussidiario sui beni immobili è una causa legittima di prelazione, giustificata dalla natura dei crediti tributari già privilegiati sui beni mobili.

  • Art. 23, comma 39, ultimo periodo, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione di cui al predetto modificato terzo comma dell'art. 2776 cod. civ. si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La previsione di applicazione retroattiva del nuovo privilegio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché incideva sui rapporti tra creditori già accertati e sacrificava il legittimo affidamento dei creditori privati.

  • Art. 2741 codice civile

    I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

    Il privilegio tributario costituisce una causa legittima di deroga alla par condicio creditorum.

  • Art. 2752, primo comma, codice civile

    Crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposte sui redditi e altri tributi indicati dalla disposizione.

    Individua i crediti tributari erariali cui l'art. 2776, terzo comma, c.c. riconosce il privilegio sussidiario sugli immobili.

  • Art. 3 Costituzione

    Non è stato ritenuto violato, poiché la differenziazione a favore dei crediti tributari è ragionevole e collegata alla loro causa privilegiata.

  • Art. 111 Costituzione

    Non è stato ritenuto violato: il privilegio incide sulla causa di prelazione e sulla soddisfazione del credito, non sulla parità delle parti nel processo esecutivo.

  • Art. 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'art. 6 CEDU

    La retroattività del privilegio è stata ritenuta incompatibile con la tutela convenzionale del giusto processo e dell'affidamento, perché interferiva indebitamente con un procedimento esecutivo in corso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 170 del 2013

    È stata richiamata come precedente secondo cui l'applicazione retroattiva di nuovi privilegi, quando altera rapporti tra creditori già consolidati, è incostituzionale in assenza di motivi imperativi di interesse generale.

Massime di principio

  • L'introduzione di un nuovo privilegio può essere costituzionalmente legittima se collegata alla natura del credito e se opera per il futuro, anche nei procedimenti in corso secondo le regole generali applicabili alle procedure concorsuali.
  • La retroattività di un nuovo privilegio è invece particolarmente problematica quando modifica l'ordine di soddisfazione già definito o incide sulle aspettative consolidate degli altri creditori.
  • Il giudicato endofallimentare o l'approvazione dello stato passivo non impediscono necessariamente l'applicazione di un nuovo privilegio ai crediti anteriori, se ciò deriva dai principi generali e il riparto non è ancora definitivo; tuttavia una norma che imponga espressamente tale retroattività può essere dichiarata incostituzionale.
  • La tutela dell'interesse fiscale dello Stato, se meramente economica, non basta da sola a giustificare una retroattività che alteri l'equilibrio tra creditori e il legittimo affidamento maturato nel processo.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra la validità del privilegio in quanto tale, che può essere confermata, e la sua applicazione retroattiva a crediti o procedure già avviate, che deve rispettare affidamento, stabilità degli atti processuali e garanzie del giusto processo.

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