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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 177 - Corte Costituzionale

Imposta di registro - Pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), Tariffa allegata, Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il fallimento contestava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% su un decreto del Tribunale di Napoli che, definendo un'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso al concorso un credito precedentemente escluso. Il credito derivava da operazioni soggette a IVA e il ricorrente sosteneva che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, dovesse applicarsi l'imposta in misura fissa. La questione riguardava inoltre la possibile irragionevole disparità di trattamento rispetto alle pronunce di condanna al pagamento di crediti soggetti a IVA, già tassate in misura fissa.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui applicava l'imposta di registro proporzionale, anziché fissa, alle pronunce che definiscono giudizi di opposizione allo stato passivo con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA. La Corte ha ritenuto che, nel contesto concorsuale, l'accertamento del credito è necessario e sufficiente per consentire la partecipazione al riparto e costituisce quindi lo strumento sostanziale per ottenere il pagamento, seppure nei limiti dell'attivo fallimentare. Le ulteriori censure fondate sugli artt. 10, 24 e 53 Cost. sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c)

    Atti dell'Autorità giudiziaria ... che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ... di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

    La disposizione, nella parte censurata, non può assoggettare all'imposta di registro proporzionale le pronunce di opposizione allo stato passivo che accertano crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte prima, nota II all'art. 8

    Gli atti giudiziari ... non sono sottoposti all'imposta proporzionale di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'IVA

    La Corte ha esteso il beneficio dell'imposta fissa alle pronunce di opposizione allo stato passivo, pur trattandosi formalmente di pronunce di accertamento, perché nel procedimento concorsuale l'accertamento consente direttamente la partecipazione all'esecuzione collettiva.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro mira a evitare la doppia imposizione dello stesso fatto economico e giustifica l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando il credito deriva da operazioni soggette a IVA.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, artt. 98 e 99

    Le opposizioni allo stato passivo sono giudizi endofallimentari di cognizione sui diritti del creditore; la loro decisione consente l'ammissione al concorso e la partecipazione al riparto dell'attivo.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 51

    Il divieto di azioni esecutive individuali nella procedura concorsuale rende l'accertamento del credito, ottenuto mediante opposizione allo stato passivo, lo strumento necessario per conseguire la possibile soddisfazione del credito.

  • Costituzione, art. 3

    La Corte ha ravvisato un'irragionevole disparità di trattamento tra le pronunce di condanna e quelle di opposizione allo stato passivo, poiché in entrambi i casi il provvedimento è funzionale al pagamento di un credito soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario accerta un credito derivante da operazioni soggette a IVA e consente direttamente al creditore di partecipare a una procedura concorsuale, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale.
  • La qualificazione formale del provvedimento come pronuncia di accertamento non è decisiva: occorre valutarne gli effetti concreti. Se l'accertamento è il presupposto necessario e sufficiente per ottenere il pagamento nell'ambito dell'esecuzione collettiva, esso può beneficiare del regime previsto per le pronunce di condanna relative a operazioni soggette a IVA.
  • Il principio di alternatività IVA-registro opera per evitare la doppia imposizione dello stesso fatto economico; non è rilevante che il pagamento nell'ambito del fallimento sia eventuale o soggetto a falcidia, poiché anche l'esecuzione individuale dipende dalla capienza del patrimonio del debitore.
  • La decisione riguarda specificamente le pronunce che definiscono opposizioni allo stato passivo con riferimento a crediti IVA; non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta fissa a ogni provvedimento giudiziario meramente dichiarativo.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare: la natura IVA dell'operazione sottostante, il contenuto effettivo del provvedimento, il suo collegamento con una procedura concorsuale e la sua funzione concreta di accesso al riparto.

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