Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica catastale relativo a un immobile sito in Roma, emesso a seguito di procedura DOCFA. Il contribuente aveva presentato una proposta di accatastamento con categoria A/2, classe 5, rendita 5438,29, mentre l'Ufficio aveva attribuito la categoria A/1, classe 4, rendita 7948,27. La CTR del Lazio ha ritenuto congrua la motivazione dell'atto, osservando che l'Amministrazione avrebbe potuto integrare in giudizio gli elementi ritenuti sufficienti a sorreggere il classamento (rilievi planimetrici, documentazione fotografica e comparazioni con immobili similari) e che il contribuente avrebbe dovuto contrastarli con elementi specifici. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 2 del D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993 e dell'art. 1 del D.M. 701/1994, sostenendo che l'avviso conteneva solo i dati catastali e non esponeva adeguatamente le ragioni della rettifica; ha quindi censurato la possibilità di integrare ex post in giudizio la motivazione mancante dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel classamento catastale effettuato con procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e se la divergenza deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico; se invece l'Ufficio si discosta dagli elementi dichiarati, la motivazione deve essere più completa e specifica. Ha inoltre ribadito che la motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata dall'Amministrazione nel giudizio di impugnazione e che non è corretto valutare la sufficienza della motivazione ex post sulla base delle difese effettivamente svolte dal contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'avviso di classamento deve essere motivato in modo idoneo a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e a delimitare l'oggetto del contenzioso; la motivazione non può essere resa sufficiente da integrazioni successive in giudizio.
La procedura DOCFA e la stima diretta dell'Ufficio incidono sul contenuto dell'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento.
Norma di conversione del D.L. 16/1993 richiamata quale base della procedura di classamento DOCFA.
Norma regolamentare richiamata come disciplina della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato mediante procedura DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza riguarda una diversa valutazione tecnica del valore dell'immobile.
- Se l'Amministrazione disattende, anche solo in parte, gli elementi di fatto indicati nella proposta del contribuente, la motivazione del provvedimento deve indicare in modo specifico le differenze riscontrate e le ragioni della rettifica, così da consentire una difesa effettiva.
- La sufficienza della motivazione di un atto tributario va valutata ex ante, sulla base del contenuto dell'atto stesso, e non ex post in considerazione delle difese che il contribuente è riuscito a svolgere nel processo.
- La motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata successivamente dall'Amministrazione in giudizio per colmare carenze originarie dell'avviso.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione di merito, può definire la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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