Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26588/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una banca poi sostituita dalla società cessionaria del credito aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, la vendita di un appartamento effettuata da un fideiussore in favore della moglie. Secondo l'attrice, il trasferimento era pregiudizievole perché il venditore aveva garantito con fideiussione un finanziamento concesso alla società di cui era socio. I convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda e, in appello, avevano censurato la decisione che aveva ritenuto integrati i presupposti della revocatoria. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il credito garantito non sarebbe sorto prima della vendita, poiché l'obbligazione del fideiussore nascerebbe solo con l'escussione della garanzia o con la revoca degli affidamenti al debitore principale; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 2721 c.c. e il vizio di motivazione, lamentando il mancato esame della prova testimoniale volta a dimostrare che la moglie acquirente ignorava la situazione debitoria del marito e della società garantita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata si è uniformata all'orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, il credito garantito dal fideiussore può dirsi già assunto al momento della concessione/rinegoziazione del finanziamento e della prestazione della fideiussione, senza attendere l'escussione della garanzia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia per la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia perché la Corte territoriale aveva comunque valutato le circostanze dedotte senza ravvisare elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza della situazione patrimoniale del coniuge alienante; la doglianza sull'art. 2721 c.c. non era inoltre adeguatamente sviluppata. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria il momento rilevante dell'assunzione del credito garantito dal fideiussore è ancorato alla concessione/rinegoziazione del finanziamento e alla prestazione della garanzia, non alla successiva escussione della fideiussione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono scrutinabili nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme nei termini indicati dalla norma processuale applicata dalla Corte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado quanto alle questioni di fatto, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2721 c.c.

    La censura relativa alla prova testimoniale è stata ritenuta non adeguatamente argomentata e comunque non decisiva rispetto alle valutazioni compiute in appello.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla parte, ma non oggetto di accoglimento nel presente giudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    È intervenuta in giudizio la cessionaria del credito nella qualità di mandataria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito garantito da fideiussione deve considerarsi già esistente quando il fideiussore ha assunto l'obbligazione a garanzia del finanziamento del debitore principale, senza che rilevi la sola successiva escussione della garanzia.
  • Il fideiussore che dispone del proprio patrimonio dopo aver prestato garanzia può esporre l'atto a revocatoria se, al momento dell'atto dispositivo, il credito garantito è già sorto secondo la ricostruzione giuridica del rapporto.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando la decisione d'appello sia conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto, secondo la disciplina della doppia conforme.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale non integra di per sé vizio di legittimità se il giudice di merito ha comunque valutato i fatti dedotti e li ha ritenuti non idonei a superare le presunzioni o gli indici di conoscenza rilevanti ai fini della revocatoria.
  • La consapevolezza del terzo acquirente, nel contesto revocatorio, può essere desunta anche da elementi presuntivi derivanti dal rapporto coniugale e dalla situazione patrimoniale del disponente, senza necessità di provare un accordo fraudolento specifico con il debitore.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.