Cassazione Civile, Ordinanza n. 27003/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore originario di un soggetto obbligato, per far dichiarare inefficace il trasferimento della metà della casa coniugale dal debitore alla moglie separata, avvenuto in esecuzione di accordi di separazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando l'atto come pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il trasferimento, pur privo di corrispettivo in denaro, avesse natura solutorio-compensativa nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quindi non fosse un atto a titolo gratuito; conseguentemente, per l'azione ex art. 2901 c.c. era necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, prova che la Corte territoriale ha ritenuto mancante. La ricorrente in Cassazione ha denunciato, con due motivi, la violazione dell'art. 2901 c.c.: con il primo, sostenendo che l'atto fosse comunque revocabile e dovesse considerarsi gratuito anche per la dicitura della nota di trascrizione; con il secondo, contestando l'insufficiente valorizzazione di elementi probatori dai quali, a suo dire, sarebbe emersa la consapevolezza della cessionaria di ledere le ragioni creditorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. In particolare, ha condiviso l'impostazione secondo cui la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito dipende dalla verifica concreta della sua funzione solutorio-compensativa nell'ambito degli accordi di separazione, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivatamente escluso sia la gratuità dell'atto sia la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte della cessionaria. È stata quindi confermata la statuizione di rigetto dell'azione revocatoria e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede, secondo la qualificazione concreta dell'atto, la verifica della gratuità o onerosità del trasferimento e, per gli atti non gratuiti, la prova dell'elemento soggettivo del terzo acquirente circa il pregiudizio arrecato ai creditori.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito mascherata da violazione di legge.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la semplice elencazione di elementi probatori non è sufficiente.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1
Richiamato per il contributo unificato in relazione all'esito del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il trasferimento immobiliare inserito negli accordi di separazione va qualificato in concreto: non rileva il solo nomen iuris o la formula usata nella trascrizione, ma la funzione effettiva dell'atto nell'assetto complessivo dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
- Un atto privo di corrispettivo monetario non è automaticamente gratuito se risulta inserito in una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti tra i coniugi; in tal caso la valutazione della gratuità o onerosità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha escluso la gratuità dell'atto, la revocatoria richiede la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente; la mera allegazione di elementi indiziari, senza specifica dimostrazione della loro decisività e senza adeguato richiamo agli atti di causa, non è sufficiente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova lettura delle prove o una diversa selezione delle risultanze istruttorie: tali valutazioni spettano esclusivamente al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della censura; la mancata osservanza di tale requisito impedisce l'esame del motivo.
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