Cassazione Penale, Sentenza n. 23044/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato connesso a stupefacenti (art. 110 c.p., art. 73, co. 4, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) e c) c.p.p.) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe assegnato al Sallja il ruolo di "staffetta" e di partecipante al trasporto della droga senza elementi probatori sufficienti; non sarebbe emersa la sua concreta funzione di staffetta dall'ordinanza di custodia; andava valorizzata la deposizione rese in interrogatorio, secondo cui si trovava a Pescara per la valutazione economica di una Peugeot (datio in solutum), e andava valutata l'alternativa della misura domiciliare e l'assenza di esigenze cautelari urgenti. Veniva altresì denunciata la nullità per carenza di autonoma motivazione del provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio di forma procedurale: il ricorso per cassazione era stato depositato tramite PEC il 10 aprile 2026 alle ore 18:53 anziché mediante il portale dei servizi telematici (PST GIUSTIZIA). Dopo quella data il deposito delle impugnazioni di cui al libro VI richiede l'uso esclusivo del portale salvo malfunzionamento debitamente certificato dal DGSIA o attestato dal dirigente dell'ufficio e comunicato tempestivamente. Il ricorrente non ha documentato il presunto malfunzionamento del portale né ha prodotto attestazioni richieste, per cui la modalità telematica scelta (PEC) non è risultata legittima. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile ai sensi combinati degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, co.1, lett. c) c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'ordinanza del Tribunale del riesame; richiamata in relazione al procedimento cautelare oggetto dell'impugnazione.
Richiamato fra le norme penali substantive relative al concorso di persone nel reato contestato.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti, richiamata come titolo di reato per il quale è stata disposta la misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente come presunte violazioni di legge rispetto alla motivazione e alla qualificazione della condotta; la Corte ha però deciso su questioni di ammissibilità procedurale senza entrare nel merito.
art. 272, 273, 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali relative alla formazione e all'assunzione della prova e all'utilizzabilità di dichiarazioni; richiamate nel motivo di ricorso come strumenti per contestare la valutazione probatoria del Tribunale.
art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata tra quelle relative alla disciplina probatoria e alle dichiarazioni rese dalle parti/offerti in fase di indagine.
Disciplina il ricorso per cassazione; richiamato in relazione alle modalità e ai termini di impugnazione.
Stabilisce le modalità di deposito dell'atto di impugnazione (rimando all'art. 111-bis); utilizzato per valutare la correttezza formale del deposito del ricorso.
Prevede il deposito esclusivamente con modalità telematiche salvo diverse disposizioni; la Corte lo interpreta come obbligo di utilizzare il portale PST per il deposito del ricorso per cassazione salvo malfunzionamenti certificati.
Disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici: richiede certificazione del DGSIA o attestazione del dirigente dell'ufficio e comunicazione pubblica per consentire depositi in forma analogica; la mancata attestazione ha reso irregolare il deposito via PEC.
art. 87 e art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
Norme transitorie sull'applicazione delle modalità telematiche; la Corte le ha richiamate per ricostruire la disciplina transitoria e per affermare che, alla data del deposito (10/4/2026), non era più ammesso l'uso della PEC per il ricorso cautelare senza le certificazioni di malfunzionamento.
decreto ministeriale 29/12/2023 n. 217, comma 3-ter e modifiche (es. DM 30/12/2025 n. 206)
Regolamento ministeriale contenente disposizioni transitorie che, fino al 31/03/2026, consentivano il deposito anche mediante PEC in alcuni uffici penali; la Corte ha rilevato che tale deroga non fosse più applicabile alla data del 10/04/2026.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazioni procedurali formali; utilizzata per la pronuncia di inammissibilità e delle relative sanzioni processuali.
Massime di principio
- Il deposito dei ricorsi per cassazione (compresi quelli contro provvedimenti cautelari) deve avvenire mediante il portale dei servizi telematici (PST) se previsto dalla normativa vigente; l'uso di canali alternativi (es. PEC) è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge o da provvedimenti transitori e, in ogni caso, quando sia certificato un malfunzionamento dei sistemi.
- Se si contesta l'impossibilità di accesso al portale telematico occorre produrre prova documentale: certificazione del DGSIA del periodo di malfunzionamento ovvero attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicazione pubblica. Senza tale documentazione il deposito effettuato con modalità alternative è illecito e determina l'inammissibilità.
- Le disposizioni transitorie e i decreti ministeriali stabiliscono termini precisi per le deroghe (es. consentire la PEC fino a una certa data); è fondamentale verificare le decorrenze temporali per sapere se una deroga è ancora applicabile alla data di deposito.
- L'inammissibilità per vizio formale impedisce la verifica del merito delle questioni sostanziali sollevate (es. carenza di motivazione sulla misura cautelare); per questo è essenziale curare preliminarmente la regolarità formale dell'impugnazione.
- In caso di provvedimento cautelare, le doglianze relative alla carenza di autonoma motivazione, all'errata qualificazione del ruolo dell'imputato o all'assenza di esigenze cautelari vanno formulate nel ricorso correttamente depositato e corredate, se possibile, da documentazione e richiami precisi agli atti (es. verbale di interrogatorio) per permettere l'esame di merito.
- La mancata osservanza delle modalità di deposito può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende); pertanto, è opportuno allegare sempre prove del corretto utilizzo del sistema telematico o delle comunicazioni con gli uffici in caso di difficoltà tecniche.
- Se si riscontra un malfunzionamento del portale, è consigliabile ottenere tempestivamente l'attestazione formale dall'ufficio giudiziario o la certificazione DGSIA e conservarne traccia pubblica, eventualmente impugnando o segnalando con urgenza la problematica prima della scadenza dei termini.
- Quando si vuole contestare la misura cautelare, va comunque prevista una strategia che contempli sia i profili formali (regolarità del deposito) sia quelli sostanziali (critiche alla motivazione, prova dell'attività svolta dall'imputato, prospettazione di misure alternative meno afflittive).
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