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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23036/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, deducendo nullità per apparenza della motivazione. La censura principale è che il Tribunale avrebbe erroneamente collegato la creazione del credito IVA inesistente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (avvenute dall'aprile 2021 in poi), mentre - secondo la difesa - il credito inesistente e la conseguente indebita compensazione si sarebbero concretizzati anteriormente, nel momento in cui erano state ottenute le false fatture e utilizzati modelli F24 (giugno 2020 - marzo 2021). La ricorrente ha altresì dedotto che i documenti prodotti (tra cui gli F24 e un foglio Excel esplicativo) dimostrerebbero la piena identificazione dei tributi e dei periodi di competenza, rendendo irrilevante la successiva presentazione delle dichiarazioni e comportando, secondo la difesa, l'improcedibilità di parte dell'azione penale per la morte dell'amministratore che avrebbe eseguito le compensazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del riesame non soffrisse di "apparenza" della motivazione ma fosse sorretta da un articolato percorso argomentativo conforme alla giurisprudenza consolidata. La Corte ha confermato che i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) sono ontologicamente e cronologicamente distinti e possono concorrere anche se fondati sulle medesime fatture, con la conseguenza che il profitto confiscabile può comprendere sia l'imposta evasa tramite indebite compensazioni sia l'imposta evasa in funzione della dichiarazione fraudolenta. Inoltre la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva valutato la documentazione difensiva e ritenuto che non comprovasse in modo certo che le compensazioni tramite F24 fossero state effettuate dal soggetto poi deceduto né che fosse individuata con precisione l'imposta di riferimento. Per questi motivi la motivazione non è apparsa priva di contenuto logico-giuridico. La società è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; in materia di motivazione richiede che l'atto del giudice del merito non sia del tutto assente o meramente apparente.

  • art. 2, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sulla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti; la Corte ha ritenuto che il reato è distinto e concorrente rispetto all'indebita compensazione, essendo ontologicamente e cronologicamente differente.

  • art. 10-quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sull'indebita compensazione; la Corte ha valutato che il profitto illecito può essere individuato anche nell'IVA omessa mediante compensazioni irregolari e che quel reato non si assorbe automaticamente nella dichiarazione fraudolenta.

  • art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Riferimento all'illecito amministrativo contestato all'ente; la decisione conferma la possibilità di adottare misure reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) anche in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente connessa a fattispecie tributarie.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la richiesta al Tribunale del riesame (istanza di riesame del decreto di sequestro); citata a descrivere il quadro procedurale di impugnazione in sede di merito.

Massime di principio

  • La mera coincidenza delle fatture utilizzate non impedisce che reati diversi (es. dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione) coesistano: vanno valutati tempi, modalità e finalità di ciascun comportamento.
  • Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il "profitto" può essere individuato più ampiamente rispetto al singolo atto di versamento: comprende sia l'imposta non versata per effetto di indebite compensazioni sia l'imposta evasa come scopo della dichiarazione fraudolenta.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è molto limitato: l'impugnazione per "apparenza" della motivazione richiede che la motivazione sia del tutto assente o del tutto priva di contenuto logico-giuridico.
  • La produzione documentale della difesa (es. F24, prospetti Excel) deve essere tale da consentire in modo certo e univoco l'individuazione del tributo, del periodo e del soggetto responsabile per incidere sulla valutazione del fumus e sull'eventuale improcedibilità collegata alla morte del presunto autore.
  • L'affermazione di improcedibilità per decesso di un soggetto che ha materialmente compiuto atti non estingue automaticamente la responsabilità dell'ente o la possibilità di misure reali se non è provato in modo chiaro che l'illecito profitto sia riconducibile esclusivamente a fatti attribuibili alla persona deceduta.

Testo integrale

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