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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di omissione della dichiarazione fiscale previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo che la società Plozzer s.r.l., di cui era legale rappresentante, non aveva maturato ricavi per l'anno d'imposta 2020 a causa di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (documentato da una PEC dell'amministratore giudiziario del 17/1/2025). Perciò, a suo avviso, non sarebbe stato superato il minimo di punibilità e l'evento dannoso all'erario sarebbe stato impossibile (richiamando anche l'art. 49, comma 2, c.p.). Inoltre deduceva manifesta illogicità della motivazione, evidenziando un trattamento difforme tra il 2019 (per il quale era stata assolta) e il 2020 (per il quale era stata condannata) nonostante entrambe le dichiarazioni fossero state presentate tardivamente nel 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la condanna per l'anno di imposta 2020. Motivazione: il Tribunale aveva ricostruito il volume d'affari e i costi della società mediante documentazione e testimonianze, riscontrando il superamento della soglia di punibilità per il 2020 (non per il 2019). La PEC del 17/1/2025 non concerneva l'anno 2020 e non dimostrava l'assenza di ricavi per quell'anno, trattando invece aspetti contabili successivi e prudenziali legati al sequestro; le dichiarazioni presentate nel 2025 non potevano incidere sulla consumazione del reato, istantaneo e perfezionato al momento della scadenza del termine per la presentazione. Pertanto la valutazione di merito dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata e non censurabile in sede di legittimità. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il giudice ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda l'omessa dichiarazione fiscale; la consumazione del reato è istantanea e si verifica al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione; l'accertamento della sussistenza della fattispecie richiede la ricostruzione del volume d'affari e del superamento della soglia di punibilità per l'anno rilevante

  • art. 49, comma 2, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella prospettiva che l'evento dannoso fosse impossibile per mancanza di ricavi; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante tale doglianza perché la valutazione dei ricavi per il 2020, fondata su prove documentali e testimoniali, mostrava il superamento della soglia e l'impossibilità invocata non risultava dimostrata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre, in caso di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 avendo ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente richiamato in tema di onere del versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha verificato l'assenza di elementi che dimostrassero la proposizione del ricorso in colpa

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione fiscale è reato istantaneo: rileva la situazione economica e l'obbligo di dichiarare alla scadenza del termine; rettifiche o dichiarazioni presentate successivamente non cancellano automaticamente la consumazione dell'omissione
  • Un atto amministrativo o una comunicazione (es. PEC dell'amministratore giudiziario) non vale automaticamente come prova dell'assenza di ricavi per l'anno rilevante, se il documento non concerne espressamente quell'anno o riguarda valutazioni contabili successive
  • La verifica del superamento della soglia di punibilità si basa sulla ricostruzione documentale e testimoniale del volume d'affari e dei costi; differenze di esito tra annualità vicine possono dipendere da diversi elementi probatori emersi in dibattimento
  • In sede di Cassazione la sindacabilità delle valutazioni di merito (ricostruzione del volume d'affari, valutazione della prova documentale e testimoniale) è limitata: per ottenere annullamento occorre dimostrare errori di diritto o vizio motivazionale palese
  • La proposizione di ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che risulti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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