Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Pescara nei confronti di Koci per reato connesso agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale per mancata decisione della richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 c.p.p.; (2) eccessività della misura cautelare invocando l'art. 275, comma 2-bis c.p.p. e la circostanza che un coimputato aveva ottenuto patteggiamento con sospensione condizionale, sicché andava valutata la prognosi favorevole per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte verifica dagli atti che la richiesta di trasmissione specifica degli atti relativi a Koci è stata evasa dalla Procura il 30 marzo 2026; pertanto il termine di dieci giorni per la decisione è decorso da tale data e la decisione dell'8/9 aprile 2026 era tempestiva. Sul secondo motivo la Corte afferma che la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; inoltre le valutazioni su coindagati in momenti processuali diversi non si estendono automaticamente al ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il termine di dieci giorni per decidere la richiesta di riesame decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifici relativi al singolo indagato o ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame per quel soggetto sono già in suo possesso; l'arrivo di atti relativi ad altri coindagati non fa decorrere automaticamente il termine
art. 274 cod. proc. pen.
La rilevata esistenza del pericolo di reiterazione del reato giustifica l'applicazione di misure cautelari e esime il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi riguardante la futura concessione della sospensione condizionale della pena
art. 275 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di valutare la prognosi favorevole ai fini dell'adozione della misura meno afflittiva; la Corte conferma che tale valutazione non è necessaria quando la misura cautelare si fonda sul pericolo di reiterazione
art. 163 cod. pen.
Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena citata dal ricorrente; la Corte ritiene che la possibile concessione futura del beneficio non imponga automaticamente l'adozione di misure meno afflittive se sussiste pericolo di reiterazione
art. 606 cod. proc. pen.
Articolo richiamato quale norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge)
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che il procedimento in Cassazione si è svolto con trattazione scritta
d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in relazione al reato per il quale è stata applicata la misura cautelare (illeciti in materia di stupefacenti)
Massime di principio
- Quando più coindagati propongono istanze di riesame in momenti differenti, il termine di legge per decidere decorre rispetto a ciascun indagato dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifici o ha notizia che tutti gli atti necessari per quel singolo riesame sono in suo possesso; non è sufficiente l'arrivo di atti relativi ad altri soggetti
- La presenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.) giustifica l'applicazione di misure cautelari e solleva il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi relativa alla futura concessione della sospensione condizionale della pena
- Le valutazioni sulla misura cautelare devono essere individualizzate: decisioni, patteggiamenti o concessioni di benefici riguardanti altri coimputati non si trasferiscono automaticamente alla posizione di un indagato diverso e in diverso momento processuale
- Per contestare efficacemente la tempestività decisionale o la perdita di efficacia di un provvedimento cautelare è necessario documentare che il Tribunale avesse effettivamente ricevuto e preso conoscenza degli atti relativi al singolo indagato entro i termini di legge
- In sede di riesame e di impugnazione, la Corte di legittimità si uniforma a precedenti di sezioni unite che precisano i criteri di decorrenza dei termini e l'onere di notifica/trasmissione degli atti per ciascun indagato
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