Cassazione Penale, Sentenza n. 23041/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la conversione della pena detentiva di un anno in pena pecuniaria sostitutiva era stata calcolata con un valore giornaliero inferiore al minimo previsto dall'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (minimo pari a euro 5 al giorno), con conseguente applicazione di una pena pecuniaria illegale per difetto (la multa applicata fu di euro 1.200 invece dei circa euro 1.800 che sarebbero derivati dal rispetto del minimo).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la pena applicata come "illegale" per difetto in violazione dell'art. 56-quater L. 689/1981, ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento (in quanto l'illegalità della pena invalida l'accordo ratificato dal giudice) e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, consentendo alle parti di proporre eventualmente una nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma che disciplina la procedura del patteggiamento (sentenza emessa ai sensi dell'art. 444)
riferimento formale: la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento, la cui validità può essere sindacata in cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 c. 2-bis
art. 336 cod. pen.
nessuna citazione testuale aggiuntiva nel provvedimento
indica il titolo di reato per cui era stato concordato il patteggiamento; la definizione del reato è stata richiamata per contestualizzare la pena applicata
art. 56-quater legge n. 689/1981
fissa un valore giornaliero minimo per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria che non puo' essere inferiore ad euro 5 e un massimo che non puo' essere superiore ad euro 2.500
la norma stabilisce limiti edittali (valore giornaliero minimo e massimo) per la pena pecuniaria sostitutiva: il loro rispetto è obbligatorio; la violazione del minimo o del massimo determina l'illegalità della pena sostitutiva
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
norma che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
consente al pubblico ministero di ricorrere per cassazione per motivi quali l'illegalità della pena; nel caso di specie il Procuratore Generale ha usato tale rimedio per denunciare l'illegalità della pena
Sezioni Unite, pronunce citate (Sez. U, n. 877/2022 "Sacchettino"; Sez. U, n. 25939/2013 "Ciabotti")
richiami giurisprudenziali sulla nozione di "pena legale" e "pena illegale" e sui criteri di individuazione delle ipotesi di pena illegale
la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite per definire i concetti di pena legale/illegale e per affermare che l'applicazione di una pena fuori dai limiti edittali (per specie, genere o quantità) costituisce illegittimità che può comportare annullamento
art. 17-18 cod. pen. e artt. 23 e segg. cod. pen.
richiami dottrinali/giurisprudenziali sul sistema delle pene (distinzione per genere e specie e limiti edittali)
richiamate per spiegare il quadro concettuale: l'illegalità della pena può riguardare la specie o la quantità e va valutata rispetto ai limiti edittali previsti dal codice e dalle norme speciali
Massime di principio
- La conversione di pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva deve rispettare i limiti giornalieri minimi e massimi fissati dall'art. 56-quater L. 689/1981; se il valore giornaliero utilizzato è inferiore al minimo o superiore al massimo, la pena è "illegale" per difetto o per eccesso.
- L'illegalità della pena conseguente a un patteggiamento rende invalido l'accordo tra le parti ratificato dal giudice e giustifica l'annullamento della sentenza di patteggiamento senza rinvio (con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso).
- Il pubblico ministero può impugnare in cassazione una sentenza di patteggiamento per motivi che includono l'illegalità della pena (art. 448 c. 2-bis c.p.p.); quindi errori di calcolo o violazioni di limiti edittali sono sindacabili in Cassazione.
- Il giudice, nel determinare l'ammontare della multa sostitutiva, deve applicare il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 56-quater e motivare il valore giornaliero scelto entro i limiti minimo e massimo; la mancata osservanza integra un vizio rilevante.
- In casi analoghi le parti possono proporre nuovamente un patteggiamento rispettoso dei limiti di legge; in alternativa il procedimento proseguirà secondo le regole ordinarie dopo la trasmissione degli atti.
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