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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23040/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di cassazione del 03/03/2026 che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (07/07/2025). I motivi principali del ricorso erano: (1) censura dell'utilizzabilità della intercettazione ambientale n.1982 del 12/12/2012 (con denuncia di errore materiale nella data indicata come 12/12/2021) e dedotta "prova di resistenza" circa la rilevanza decisiva della conversazione per l'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e per la connessione processuale ex art.12 c.p.p.; (2) censura sulla fondatezza della confisca delle partecipazioni societarie per aver assunto che le risorse impiegate fossero illecite, nonostante i giudici di merito avessero ritenuto pacifica la provenienza lecita; (3) censura sulla sussistenza dell'accordo simulato/intasazione fittizia concernente la "scalata" alla Legnano Ecoter s.r.l., con rilevata errata percezione da parte della corte dell'assenza dell'accordo e delle conseguenze sulla responsabilità penale e sulla confisca; in aggiunta istanza di sospensione dell'esecuzione per periculum in mora e deposito tardivo di motivi aggiunti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: la presunta "prova di resistenza" non è stata adeguatamente allegata e la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni è stata considerata manifestamente infondata; l'errore materiale nella data (12/12/2021 vs 12/12/2012) è stato qualificato come mero refuso irrilevante ai fini decisionali. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto che la configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis richieda la provenienza illecita delle somme: la giurisprudenza consente la configurazione del reato anche per beni non di provenienza delittuosa e la confisca delle quote è stata ritenuta adeguatamente motivata. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi della mancanza dell'accordo simulato, confermando la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo occulto di Portolesi e la progressione fraudolenta giustificante la confisca; i motivi aggiunti depositati oltre termine non sono stati esaminati per tardività; l'istanza di sospensione è stata assorbita dall'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per il ricorso in Cassazione; la Corte rileva che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis è inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di allegazioni specifiche (prova di resistenza).

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte interpreta che per la configurazione del reato non sia necessaria la provenienza illecita delle somme trasferite; rileva rilevanza dell'accordo finalizzato a eludere misure o a nascondere disponibilità patrimoniali.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma sulla connessione tra procedimenti: il Collegio ha esaminato i profili di connessione e ritenuto che l'errore materiale nella data indicata non incide sulla valutazione della connessione svolta dai giudici di merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Fissazione del termine per il deposito dei motivi aggiunti: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura fondata su motivi aggiunti depositati oltre il termine previsto dall'art. 611, primo comma.

  • art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (richiamato nella giurisprudenza)

    Citato a titolo interpretativo/giurisprudenziale: orientamento secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori può integrarsi anche quando le quote societarie acquistate restano formalmente intestate a terzi, che operano come soggetti interposti.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella esposizione dei fatti (es. inversione di numeri nella data) è di norma irrilevante a meno che non sia dimostrato che abbia inciso sul giudizio di merito.
  • La "prova di resistenza" nel ricorso di legittimità richiede allegazioni precise e documentate; affermazioni generiche o apodittiche vengono dichiarate manifestamente infondate.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è necessario provare che le risorse impiegate provengano da attività illecite: rileva l'intento e la finalità elusiva di rendere fittizia la titolarità dei beni.
  • La confisca delle quote societarie può essere disposta come misura diretta contro l'oggetto del reato di intestazione fittizia quando emergono elementi che collegano le operazioni societarie a una progressione fraudolenta, anche se i titolari formali non sono stati imputati.
  • Motivi aggiunti depositati fuori termine non saranno esaminati: osservare scrupolosamente i termini di cui all'art. 611 c.p.p.
  • Le istanze di sospensione dell'esecuzione provvisoria richiedono la dimostrazione del fumus e del periculum; la mera enunciazione del pregiudizio derivante dall'esecuzione non è sufficiente se il ricorso risulta inammissibile o manifestamente infondato.
  • Argomentazioni reiterate o che ripropongono censure già esaminate dai giudici di merito, senza apportare nuovi e specifici elementi probatori o giuridici, saranno probabilmente ritenute manifestamente infondate in Cassazione.

Testo integrale

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