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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32843/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario provinciale quattro avvisi di accertamento relativi a TARSU/TIA per gli anni 2009-2012, deducendo carenze motivazionali. Il primo giudice aveva respinto il ricorso. In appello, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per avere il ricorrente notificato e depositato l'atto in forma cartacea, ritenendo obbligatorio l'uso della PEC ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992. Il contribuente ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere proposto appello senza difesa tecnica perché l'importo era inferiore alla soglia che consente la difesa personale; perciò la notifica e il deposito cartacei sarebbero stati consentiti. Deduce inoltre omessa pronuncia sull'ammissibilità dell'appello e omesso esame del fatto decisivo relativo all'assistenza di un difensore tecnico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che l'appello era stato proposto personalmente dal contribuente, senza procura difensiva, e che il valore della controversia consentiva la difesa senza assistenza tecnica. In tale ipotesi, per i giudizi instaurati fino al 1° settembre 2024, l'uso della modalità telematica era solo facoltativo e non obbligatorio a pena di inammissibilità; l'indicazione della PEC nell'atto aveva solo funzione di domicilio eletto per le comunicazioni. La decisione di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l'esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina le notifiche nel processo tributario; nel caso concreto non imponeva l'inammissibilità dell'appello cartaceo proposto personalmente dalla parte.

  • art. 16-bis d.lgs. 546/1992

    Per i giudizi instaurati fino al 1° settembre 2024, la previsione telematica era obbligatoria solo per chi si avvaleva di difesa tecnica; per il contribuente che stava in giudizio personalmente l'uso di PEC per notifiche e depositi era facoltativo.

  • art. 16-bis, comma 3-bis, d.lgs. 546/1992

    Applicabile ratione temporis ai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019; attribuiva ai soggetti senza assistenza tecnica la facoltà, e non l'obbligo, di usare le modalità telematiche, previa indicazione dell'indirizzo PEC.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È richiamato per affermare che, sotto la soglia prevista, la parte può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente specifico e quindi ammissibile nonostante il cumulo di censure.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato insieme al n. 3 nella censura cumulata relativa anche all'omesso esame di fatto decisivo.

  • d.lgs. 220/2023, art. 1, comma 1, lett. g)

    Ha abrogato il comma 3-bis dell'art. 16-bis, ma con applicazione solo ai giudizi instaurati successivamente al 1° settembre 2024.

  • d.lgs. 220/2023, art. 4, comma 2

    Ha differito l'applicazione delle nuove regole ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024.

  • d.l. 119/2018

    Richiamato come fonte di introduzione del comma 3-bis dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la parte può stare in giudizio senza difesa tecnica, la scelta di indicare un indirizzo PEC nell'atto introduttivo non comporta, di per sé, l'obbligo di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per notifiche e depositi.
  • Per i giudizi instaurati prima del 1° settembre 2024, l'uso della telematica da parte del soggetto che agisce personalmente è una facoltà e non una condizione di ammissibilità dell'impugnazione.
  • La sanzione di inammissibilità non può essere pronunciata se l'atto consente di comprendere con chiarezza le doglianze, anche quando il motivo cumuli profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, purché le censure siano separabili e specifiche.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può esaminare direttamente l'atto processuale quando la censura investe un errore di procedimento e il suo contenuto sia necessario per la verifica della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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