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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00826/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, con unico motivo, denunciava violazione degli artt. 606 lett. b), c), e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale del Riesame non si era uniformato al principio di diritto relativo al "tempo silente" e alla necessità di valutare la perdurante adesione all'organizzazione criminale. La difesa aveva dedotto l'assenza, quantomeno dall'anno 2020, di un contributo concreto, stabile e attuale alla vita associativa, con conseguente venire meno delle esigenze cautelari e in contrasto con la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.; lamentava inoltre omissione di confronto sulle circostanze addotte dalla difesa

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sottolineando che in sede di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare il controllo del Tribunale è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o cautelare. La Corte ha affermato che il c.d. "tempo silente" intercorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è valutabile ai fini dell'art. 299 c.p.p.; rileva invece il tempo decorso dall'applicazione o esecuzione della misura e solo fatti sopravvenuti possono far presumere il venir meno delle esigenze cautelari. Inoltre, per reati riconducibili a partecipazione ad associazione mafiosa "storica" l'onere motivazionale del giudice sulla persistenza del pericolo cautelare è attenuato e l'attualità delle esigenze è presunta, potendo essere esclusa solo con prove della recisione di ogni rapporto con il sodalizio. Il Tribunale del Riesame ha correttamente motivato anche sulla pericolosità sociale dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa ai vizi denunciabili in sede di impugnazione (lett. b), c), e)), ma il motivo è stato ritenuto infondato in quanto non dimostrata la sussistenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Citata in relazione alla presunzione cui la difesa opponeva la mancanza di attuale partecipazione all'associazione; la Corte ha valutato che tale presunzione non è superata senza prove della recisione di ogni rapporto con il sodalizio

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, ai fini di revoca o sostituzione della misura, non rileva il tempo intercorso tra commissione del reato e applicazione della misura ("tempo silente"), bensì il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della stessa e l'eventuale emersione di fatti sopravvenuti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato implicitamente come riferimento al tipo di reato (associazione mafiosa): per le associazioni mafiose "storiche" l'attualità delle esigenze cautelari è di norma presunta e può essere esclusa soltanto con prove della recisione di rapporti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposto l'adempimento da parte della cancelleria come disposto dalla sentenza

Massime di principio

  • In appello avverso il rigetto di istanza di revoca/sostituzione di misura cautelare il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione rispetto a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare
  • Il "tempo silente" intercorrente tra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è rilevante ai fini dell'art. 299 c.p.p.; rileva il periodo decorrente dall'applicazione/esecuzione della misura e la sussistenza di fatti sopravvenuti
  • Per reati riconducibili ad associazioni mafiose di lunga data l'attualità del pericolo cautelare è presumibile: la difesa deve provare la recisione di ogni rapporto con il sodalizio per ottenere la revoca/sostituzione
  • Chi chiede la revoca o la sostituzione della misura deve fornire elementi specifici e documentati (periodi, fatti concreti) che inducano a ritenere venute meno le esigenze cautelari; allegazioni generiche sono insufficienti
  • L'onere motivazionale del giudice di merito è attenuato quando si tratta di associazioni mafiose storiche, per cui occorrono prove positive del definitivo distacco dall'organizzazione
  • In termini pratici, per ottenere la revoca/sostituzione bisogna indicare fatti sopravvenuti concreti (es. documentazione di inattività, collaborazioni, cambiamenti di condotta) e non limitarsi a riferimenti temporali vaghi

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