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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00678/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Navoni è stato condannato per incendio boschivo colposo (GIP Trib. Savona 16/03/2024, confermato dalla Corte d'appello di Genova 08/07/2025). Con ricorso per cassazione il difensore ha articolato quattro censure: 1) violazione di legge (artt. 423 e 423-bis c.p.) sostenendo che il fatto — accensione di un fuoco limitato nel sottobosco — non costituirebbe un vero incendio né un incendio boschivo; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione della indisponibilità di strumenti di spegnimento e per la mancata prova del danneggiamento di area boschiva; 3) inosservanza di norme processuali (nullità), contestando l'utilizzo delle condizioni atmosferiche come prova nonostante il rigetto, in primo grado, di una richiesta di definizione condizionata all'escussione di un teste; 4) questione di costituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p. (esclusione dell'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità per il delitto di incendio boschivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo è aspecifico perché la Corte territoriale aveva fornito motivazione puntuale e ampiamente argomentata sulla diffusività delle fiamme e sulla difficoltà di spegnimento; la difesa non ha confutato specificamente quegli argomenti; 2) il secondo motivo in realtà sollecitava una rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; 3) il terzo motivo non ha evidenziato alcuna violazione di norme a pena di nullità: l'uso di diversa fonte di prova sulle condizioni meteorologiche è legittimo anche se un atto definitorio condizionato a un'audizione era stato rigettato; 4) il quarto motivo è inammissibile perché la questione costituzionale non era stata proposta in appello (mancata deduzione in gravame), per cui non può essere sollevata in cassazione ex novo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, conferma della condanna di merito, condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen. (incendio)

    La Corte richiama la nozione di reato di incendio ma sostiene che la qualificazione applicata (incendio boschivo colposo ex art. 423-bis) è fondata ove risultino propagazione e diffusività delle fiamme anche su sterpaglia/cespugliato; non è necessario che le fiamme abbiano dimensioni estreme se sussiste la capacità di diffondersi su aree naturalistiche tutelate.

  • art. 423-bis cod. pen. (incendio boschivo)

    Il reato comprende anche incendi che interessino 'boscaglia', 'sterpaglia' e 'macchia mediterranea'; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo per la diffusività e la difficoltà di spegnimento.

  • art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen.

    La norma esclude l'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità per il delitto di incendio boschivo; la Corte di Cassazione non ha esaminato la fondatezza della censura costituzionale perché la questione non era stata sollevata in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve essere specifico e non limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate; non è consentita in Cassazione la rivalutazione del merito probatorio; le censure processuali devono evidenziare nullità rilevanti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità per aspecificità del motivo: la Corte ha applicato questo principio quando il ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintetizzazione dei motivi di ricorso; la Corte segnala che i motivi sono stati sintetizzati conformemente a tale disposizione.

  • Cost. artt. 3 e 27, comma 3

    Sono state invocate nella censura di incostituzionalità dell'art. 131-bis; la Corte non ha esaminato il merito della questione costituzionale per difetto di deduzione in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già valutate dai giudici di merito è aspecifica e porta all'inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non può riconsiderare il materiale probatorio per formulare una diversa valutazione del fatto: le censure che in realtà chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le questioni di diritto o di costituzionalità non possono essere sollevate in Cassazione se non sono state dedotte e discusse nei motivi di gravame in sede di appello; occorre proporle tempestivamente ai gradi di merito.
  • Sul piano sostanziale, l'incendio boschivo include anche incendi che interessano boscaglia, sterpaglia o macchia mediterranea quando vi sia capacità di diffusione e difficoltà di spegnimento; non è richiesta una misura assoluta di 'vastità' delle fiamme.
  • Il rigetto di una richiesta di definizione condizionata all'audizione di un teste non impedisce che il giudice utilizzi altre fonti di prova concernenti lo stesso fatto (es. condizioni meteorologiche) a fini decisori.

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