Cassazione Penale, Sentenza n. 00678/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Navoni è stato condannato per incendio boschivo colposo (GIP Trib. Savona 16/03/2024, confermato dalla Corte d'appello di Genova 08/07/2025). Con ricorso per cassazione il difensore ha articolato quattro censure: 1) violazione di legge (artt. 423 e 423-bis c.p.) sostenendo che il fatto — accensione di un fuoco limitato nel sottobosco — non costituirebbe un vero incendio né un incendio boschivo; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione della indisponibilità di strumenti di spegnimento e per la mancata prova del danneggiamento di area boschiva; 3) inosservanza di norme processuali (nullità), contestando l'utilizzo delle condizioni atmosferiche come prova nonostante il rigetto, in primo grado, di una richiesta di definizione condizionata all'escussione di un teste; 4) questione di costituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p. (esclusione dell'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità per il delitto di incendio boschivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo è aspecifico perché la Corte territoriale aveva fornito motivazione puntuale e ampiamente argomentata sulla diffusività delle fiamme e sulla difficoltà di spegnimento; la difesa non ha confutato specificamente quegli argomenti; 2) il secondo motivo in realtà sollecitava una rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; 3) il terzo motivo non ha evidenziato alcuna violazione di norme a pena di nullità: l'uso di diversa fonte di prova sulle condizioni meteorologiche è legittimo anche se un atto definitorio condizionato a un'audizione era stato rigettato; 4) il quarto motivo è inammissibile perché la questione costituzionale non era stata proposta in appello (mancata deduzione in gravame), per cui non può essere sollevata in cassazione ex novo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, conferma della condanna di merito, condanna del ricorrente alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
La Corte richiama la nozione di reato di incendio ma sostiene che la qualificazione applicata (incendio boschivo colposo ex art. 423-bis) è fondata ove risultino propagazione e diffusività delle fiamme anche su sterpaglia/cespugliato; non è necessario che le fiamme abbiano dimensioni estreme se sussiste la capacità di diffondersi su aree naturalistiche tutelate.
art. 423-bis cod. pen. (incendio boschivo)
Il reato comprende anche incendi che interessino 'boscaglia', 'sterpaglia' e 'macchia mediterranea'; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo per la diffusività e la difficoltà di spegnimento.
art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen.
La norma esclude l'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità per il delitto di incendio boschivo; la Corte di Cassazione non ha esaminato la fondatezza della censura costituzionale perché la questione non era stata sollevata in appello.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve essere specifico e non limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate; non è consentita in Cassazione la rivalutazione del merito probatorio; le censure processuali devono evidenziare nullità rilevanti.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per aspecificità del motivo: la Corte ha applicato questo principio quando il ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione di merito.
Stabilisce l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintetizzazione dei motivi di ricorso; la Corte segnala che i motivi sono stati sintetizzati conformemente a tale disposizione.
Cost. artt. 3 e 27, comma 3
Sono state invocate nella censura di incostituzionalità dell'art. 131-bis; la Corte non ha esaminato il merito della questione costituzionale per difetto di deduzione in appello.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già valutate dai giudici di merito è aspecifica e porta all'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non può riconsiderare il materiale probatorio per formulare una diversa valutazione del fatto: le censure che in realtà chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Le questioni di diritto o di costituzionalità non possono essere sollevate in Cassazione se non sono state dedotte e discusse nei motivi di gravame in sede di appello; occorre proporle tempestivamente ai gradi di merito.
- Sul piano sostanziale, l'incendio boschivo include anche incendi che interessano boscaglia, sterpaglia o macchia mediterranea quando vi sia capacità di diffusione e difficoltà di spegnimento; non è richiesta una misura assoluta di 'vastità' delle fiamme.
- Il rigetto di una richiesta di definizione condizionata all'audizione di un teste non impedisce che il giudice utilizzi altre fonti di prova concernenti lo stesso fatto (es. condizioni meteorologiche) a fini decisori.
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