Cassazione Penale, Sentenza n. 00672/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del GIP del 01/07/2025 che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Maggio (reato richiamato: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8). Il GIP aveva motivato il rigetto richiamando la precedente definizione di plurimi procedimenti a carico dell'imputato con decreti penali per la medesima imputazione e rilevando l'inefficacia del rito e l'insufficienza del trattamento sanzionatorio. La Procura ha impugnato sostenendo l'abnormità funzionale dell'ordinanza, perché, a suo avviso, essa era estranea all'ordinamento e determinava una ingiustificata regressione del procedimento sulle sole basi di opportunità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile il 27/11/2025. Ha ritenuto che il GIP abbia esercitato un potere discrezionale consentito dall'art. 459 c.p.p., comma 3, che ammette il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione degli atti al pubblico ministero. La Corte ha precisato che il rigetto fondato su valutazioni circa l'idoneità/adeguatezza della pena rispetto al caso concreto rientra nella giurisdizione e non costituisce di per sé "abnormità" impugnabile, salvo che il provvedimento sia motivato esclusivamente da mere ragioni di opportunità. Inoltre la Corte ha escluso che la restituzione degli atti determini uno stallo o atti nulli, ricordando che il PM può reiterare la richiesta, richiedere altri riti o procedere secondo le forme ordinarie; ha richiamato precedenti di Sezioni Unite e decisioni costituzionali a sostegno di tali principi.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8
presente nel provvedimento impugnato come fattispecie contestata
Indica la fattispecie di reato contestata all'imputato (norma richiamata nel capo di imputazione); qui è il titolo dell'accusa cui si riferisce la richiesta di decreto penale
art. 459 cod. proc. pen., comma 3
Attribuisce al GIP la facoltà, ove non accolga la richiesta di decreto penale di condanna, di restituire gli atti al pubblico ministero; giustifica il potere discrezionale del giudice e la legittimità del rigetto con restituzione
art. 131-bis cod. pen.
richiamato nella motivazione giurisprudenziale
Norma sull'archiviazione per particolare tenuità del fatto: la restituzione degli atti può indurre il PM a valutare anche tale soluzione, senza che la restituzione vincoli i poteri del PM
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
Sezioni Unite 18/01/2018, n. 20569
Giurisprudenza che afferma la non impugnabilità ordinaria per cassazione del rigetto della richiesta di decreto penale quando il provvedimento non sia abnorme; conferma che il rigetto motivato su valutazioni di pena è componente della giurisdizione
Corte Costituzionale, n. 447 del 26/09/1990
Principio secondo cui la restituzione degli atti al PM non limita i poteri di quest'ultimo: il PM può reiterare la richiesta adeguandola ai rilievi del giudice o procedere diversamente
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari può legittimamente rigettare la richiesta di decreto penale e restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3; ciò rientra nel suo potere discrezionale.
- Il rigetto è impugnabile in Cassazione solo se risulti "abnorme": cioè basato esclusivamente su ragioni di mera opportunità e non su profili di legittimità del rito o sulla valutazione dell'idoneità/adeguatezza della pena rispetto al caso concreto.
- La valutazione del GIP secondo cui il trattamento sanzionatorio proposto è insufficiente o inadeguato costituisce una valutazione giurisdizionale legittima e non di per sé impugnabile come abnormità.
- La restituzione degli atti non produce una regressione invalida del procedimento: il PM mantiene i suoi poteri e può reiterare la richiesta, proporre riti alternativi o procedere per le forme ordinarie; le successive scelte non sono nulle per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione.
- In situazioni analoghe, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del GIP in Cassazione il ricorrente deve dimostrare che il provvedimento è fondato esclusivamente su ragioni di opportunità o è talmente estraneo all'ordinamento da essere abnorme; mere divergenze di valutazione sulla pena o sull'efficacia del rito non sono sufficienti.
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