Cassazione Penale, Sentenza n. 00677/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dal responsabile civile (Sara Assicurazioni s.p.a.) avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna penale di Selvetti Mauro per lesioni personali stradali e la condanna in solido del responsabile civile al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. L'impugnazione articolava tre motivi: (1) vizio processuale e mancata pronunzia su un presunto appello dell'imputato (si contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto appellante solo il responsabile civile per un errore nelle annotazioni di cancelleria); (2) violazioni e vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità (si censurava, tra l'altro, che la Corte avrebbe attribuito responsabilità oggettiva senza indicare la velocità prescritta, avrebbe dedotto una ipotetica riduzione del danno del 40% senza adeguato fondamento e avrebbe ritenuto che il conducente dovesse poter arrestare il veicolo nello spazio della gittata fari di 50 m anche se l'ostacolo fosse stato del tutto imprevedibile); (3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo (si contestava la configurabilità della colpa, sostenendo che mancassero dati per il giudizio controfattuale e per la prevedibilità dell'evento).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo punto ha rilevato, consultando direttamente gli atti, che l'appello era effettivamente stato proposto il 13/12/2023 dal difensore della compagnia nel solo interesse di quest'ultima e che con l'atto di gravame era stata chiesta l'assoluzione dell'imputato: quindi nessuna omissione di pronuncia. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione del merito: anche se la collisione era in parte inevitabile, il mancato rispetto del limite di velocità (fissato in 90 km/h) da parte del conducente dell'auto investitrice — che cinque secondi prima dell'impatto procedeva a 105 km/h secondo la consulenza del P.M. — era stata la prevalente concausa dell'evento e aveva determinato l'entità dei danni; la censura relativa alla percentuale del 40% avrebbe dovuto essere proposta come travisamento della prova. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto compiutamente esaminato il profilo soggettivo: la combinazione di consistente superamento del limite, tratto stradale curvilineo, manto bagnato, assenza di illuminazione e orario notturno giustificava la ritenuta colpa ai sensi dell'art.141 del codice della strada. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e agli oneri connessi.
Norme richiamate
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente e verificare la loro ammissibilità e fondatezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esposto conformemente al relativo disposto.
artt. 530, 533, 555, 574, 575, 587, 605 cod. proc. pen.
Norme processuali evocata dalla parte come violate; la Corte ha esaminato la questione anche mediante accesso diretto agli atti e ha ritenuto insussistenti le presunte violazioni procedurali.
Principio di causalità (l'evento deve essere conseguenza dell'azione o dell'omissione); la Corte lo ha applicato per valutare il nesso tra condotte e evento.
Regole sulla concorso di cause; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del limite di velocità costituisse una concausa prevalente dell'evento.
Disciplina della colpa come elemento soggettivo imputabile; la Corte ha trovato la configurabilità della colpa per imprudenza e mancato adeguamento della velocità.
Fattispecie penalmente rilevante (lesioni personali stradali); la condanna dell'imputato è fondata sulla violazione delle regole della circolazione con conseguente lesione alle persone.
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 140, 141 (commi 1,2,3), 142 comma 8
Art.140: definizione/limiti di velocità (nel caso il limite locale era 90 km/h); art.141: obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di tempo e di luogo (elemento centrale per la valutazione della colpa); art.142 comma 8 (e disposizioni correlate): attinenza a distanza di sicurezza, segnali e condizioni di visibilità/gittata fari, richiamati per valutare la possibilità di arresto e la condotta di guida.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, se prospettato un presunto errore 'in procedendo', può consultare direttamente gli atti per accertare se l'appello sia stato effettivamente proposto e quale interesse abbia perseguito l'appellante.
- In presenza di decisioni 'doppia conforme' (conferma in entrambi i gradi), la revisione della Cassazione sulle questioni di fatto è limitata: i rilievi sul travisamento della prova devono essere formulati con specificità e non possono trasformare la verifica di merito in nuovo apprezzamento dei fatti.
- Nei sinistri stradali, anche quando una collisione risulti in parte inevitabile, la velocità e le condizioni di guida possono costituire concausa prevalente degli esiti lesivi: il rispetto del limite non è l'unico parametro, va valutato l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni (art.141 CDS).
- Dichiarazioni di consulenti tecnici che quantifichino riduzioni ipotetiche di danno (es. 40%) devono essere contestate in modo specifico; altrimenti non costituiscono di per sé travisamento della prova in sede di legittimità.
- La valutazione dell'elemento soggettivo (colpa) richiede la considerazione congiunta di più fattori (superamento del limite, morfologia della strada, condizioni atmosferiche, visibilità): la sussistenza della colpa può emergere anche quando manchino dati assoluti sul punto preciso di avvistamento, purché il giudizio sia motivato e coerente.
- In contenziosi che coinvolgono il responsabile civile (assicurazione), l'atto di impugnazione e le conclusioni dell'appellante determinano l'ambito della verifica: una compagnia che impugna per ottenere l'assoluzione dell'imputato espone questioni che saranno esaminate sul merito dai giudici d'appello e, se necessario, dalla Cassazione.
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