Cassazione Penale, Sentenza n. 00676/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richly: censura, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., per violazione di legge (artt. 110, 624, 625 n.7 e 337 c.p.) e vizio di motivazione; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna senza valutare l'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di furto e della resistenza a pubblico ufficiale, e che la pena detentiva sarebbe eccessiva e non convertita. Lauria: censura, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., per violazione dell'art. 598-bis c.p.p. e vizio di motivazione; si duole dell'inammissibilità della memoria difensiva depositata via PEC il 10/02/2025, sostenendo che quella memoria non avrebbe esteso il thema decidendum ma solo meglio argomentato una censura già dedotta in appello (esclusione dell'aggravante), e che la Corte non ha comparato la memoria con l'atto di gravame
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Richly il motivo è stato ritenuto genericamente formulato e dunque inammissibile per mancanza di specifiche critiche e di puntuale indicazione delle omissioni motivazionali. Per Lauria la Corte ha ritenuto che la memoria depositata dopo l'atto di appello introducesse un motivo nuovo (diverso thema decidendum) e che l'inammissibilità fosse correttamente motivata, richiamando la giurisprudenza consolidata che vieta di introdurre motivi nuovi non menzionati nell'atto di gravame. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma equitativamente determinata di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina la partecipazione ai reati: coordinamento delle condotte tra più soggetti. Nel caso è rimasta richiamata in relazione alla responsabilità penale dei ricorrenti.
Riguarda il reato di furto; la decisione ha considerato la riqualificazione del fatto originariamente rubricato come ricettazione in furto.
Codice penale - art. 625, n. 7
Individua l'aggravante applicata al furto; oggetto di contestazione rispetto alla possibilità di applicazione dopo riqualificazione e rispetto a quanto dedotto in appello.
Riguarda il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la difesa contestava la valutazione dell'elemento soggettivo relativo a tale reato.
Codice di procedura penale - art. 606 comma 1
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); le doglianze sono state valutate ai sensi di queste lettere e ritenute rispettivamente generiche o infondate.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi del ricorso; usata per conformare la esposizione dei motivi.
Codice di procedura penale - art. 598-bis
Regola l'ammissibilità di memorie e documenti depositati dopo l'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la memoria di Lauria introducesse un motivo nuovo, quindi inammissibile ai sensi della disciplina e della giurisprudenza consolidata.
Codice di procedura penale - art. 581 comma 1 lett. a)
art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p.
Stabilisce i capi o punti della decisione che devono essere indicati nell'atto di gravame; richiamata per il principio che motivi nuovi devono riguardare punti già enunciati nell'atto di appello, pena inammissibilità.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali da parte dei ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Decisione Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende, per la valutazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Motivi di ricorso formulati in modo generico e privi di specifiche e puntuali censure sulla motivazione della sentenza sono normalmente dichiarati inammissibili.
- Le memorie o i motivi nuovi introdotti dopo l'atto di appello sono inammissibili se trattano questioni diverse da quelle indicate nell'originario atto di gravame; l'assenza di comparazione tra memoria postuma e atto di gravame giustifica il rigetto.
- Per contestare omissioni valutative relative all'elemento soggettivo (es. dolo specifico) è necessario indicare concretamente quali passaggi motivazionali sarebbero mancanti o contraddittori: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La Corte di legittimità applica uniformemente il principio che i nuovi motivi non possono espandere il thema decidendum dell'appello; bisogna introdurre nell'atto di gravame tutte le questioni che si intendono sostenere in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende, salvo dimostrazione di particolare assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Suggerimento pratico: nella stesura del ricorso o delle memorie successive, esplicitare con precisione le censure, confrontare testualmente i documenti (memoria vs atto di appello) e motivare perché una memoria successiva non estende il thema decidendum ma soltanto chiarisce censure già proposte.
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