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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00674/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2025 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per la detenzione subita dal 22/12/2024 al 16/01/2025 (arresti domiciliari). Girasoli contestava la valutazione della Corte di riparazione che aveva ritenuto sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, basata su elementi tratti dall'ordinanza custodiale e dall'interrogatorio di garanzia senza un adeguato confronto con la sentenza assolutoria; sosteneva che la sentenza di assoluzione avrebbe dovuto escludere la sussistenza di comportamenti colposi rilevanti per la riparazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e motivata l'ordinanza della Corte della riparazione che aveva valorizzato, nell'ambito della propria autonoma cognizione, la condotta del Girasoli (redazione di referti riferibili a incidenti riconosciuti come falsi, tempistiche anomale di compilazione, casi in cui i pazienti non sarebbero stati visitati, dichiarazioni di terzi su pagamenti per ottenere referti). Pur essendo intervenuta l'assoluzione nel giudizio di merito per il reato associativo, la Corte della riparazione ha potuto considerare che le condotte negligenti/trascurate del medico abbiano costituito fattore condizionante dell'adozione della misura cautelare e, quindi, abbia escluso il diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; non è stato disposto il rimborso delle spese a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen., comma 2

    Delitto di associazione per delinquere; nel procedimento il ricorrente era indagato per tale reato ma è stato assolto dal reato associativo nel giudizio di merito.

  • art. 476 cod. pen.

    Falso in atto pubblico; il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado per il reato di falso correlato ai referti medici, con conferma della falsità dei referti da parte della Corte di merito in relazione ad alcuni episodi.

  • art. 479 cod. pen., comma 2

    Aggravante o quella disposizione relativa alla falsificazione di certificazioni/atti; utilizzata nella ricostruzione dei reati connessi ai referti falsi.

  • art. 319 cod. pen.

    Delitti contro la pubblica amministrazione (es. concussione/reati contro la P.A.) menzionato tra i reati per i quali il ricorrente era indagato; non risultò applicata misura cautelare per tali capi.

  • art. 642 cod. pen.

    Truffa o reato connesso inserito nell'elenco dei reati per i quali il ricorrente era indagato; alcuni capi si sono estinti per prescrizione.

  • art. 481 cod. pen.

    Norma richiamata nell'elenco dei reati contestati; contestualizzata come parte della fattispecie complessiva oggetto delle indagini.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla riparazione per ingiusta detenzione: consente al giudice della riparazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali e di valorizzare condotte non escluse dal giudice della cognizione penale; il giudice della riparazione può dunque valutare fatti e comportamenti anche con criteri diversi rispetto al giudizio di merito penale.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel giudizio di merito non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione svolge un'autonoma valutazione sulla presenza di colpa grave che abbia contribuito alla adozione della misura cautelare.
  • Comportamenti deontologicamente scorretti o negligenti (es. redazione frettolosa di referti, mancata visita del paziente, tempistiche incongrue) possono essere ritenuti fattori ostativi alla riparazione se oggettivamente idonei a evocare, secondo canoni di normalità, l'ipotesi di reato.
  • Il giudice della riparazione può valorizzare elementi tratti dall'ordinanza custodiale e da altre fonti istruttorie anche se il giudice di merito non ha riconosciuto la colpevolezza penalmente oltre ogni ragionevole dubbio; i due piani (cautela/riparazione e merito penale) seguono standard e finalità diversi.
  • Il silenzio dell'indagato durante l'interrogatorio di garanzia, di per sé, non è decisivo ma può risultare ininfluente rispetto alla valutazione complessiva della colpa grave, a seconda del contesto probatorio.
  • Quando si valuta la responsabilità per ingiusta detenzione occorre verificare se la condotta dell'interessato abbia costituito una causa prevedibile e condizionante dell'intervento dell'autorità giudiziaria; non è necessario che quella condotta integri un reato per precludere la riparazione.

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