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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20469/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda differenze retributive nel rapporto di lavoro privato. La corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire una somma a titolo di indennità supplementare, ritenendo che tale voce fosse prevista dalla lettera di assunzione e corrispondesse all'indennità supplementare disciplinata dall'art. 98 del c.c.n.l. applicato ai portieri con profilo professionale A1. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362, comma 1, c.c., sostenendo che il contratto individuale si limitava a menzionare l'indennità supplementare senza richiamo all'art. 98 c.c.n.l.; (2) violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. per non avere considerato il comportamento successivo delle parti, deducendo che la voce era stata poi modificata nel titolo e nell'ammontare come superminimo assorbibile; (3) erronea applicazione dell'art. 98 c.c.n.l., assumendo che l'indennità spettasse solo in presenza di mansioni eccedenti quelle ordinarie e non automaticamente per il solo profilo A1; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l'onere probatorio del lavoratore senza specifica prova delle mansioni eccedenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'interpretazione del contratto individuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e le censure si risolvevano in una mera interpretazione alternativa; ha rilevato che la mancanza di richiamo espresso all'art. 98 c.c.n.l. non escludeva il rinvio al contratto collettivo e che la successiva qualificazione unilaterale della voce come superminimo assorbibile era stata giudicata illegittima. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché ponevano questioni non adeguatamente risultanti dalla sentenza impugnata né specificamente localizzate negli atti dei precedenti gradi di merito; comunque ha osservato che, una volta accertata la previsione contrattuale dell'indennità supplementare coincidente con quella del c.c.n.l., i relativi presupposti operano senza onere di prova a carico del lavoratore, salvo diversa qualificazione come trattamento di miglior favore con onere probatorio sul datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del datore di lavoro alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del datore di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla indennità supplementare prevista dal contratto collettivo e richiamata nel contratto individuale, escludendo che la società potesse unilateralmente trasformarla in superminimo assorbibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    La sua violazione è esclusa perché il ricorrente proponeva solo una diversa lettura del contratto individuale, senza dimostrare l'erroneità dell'interpretazione accolta dal giudice di merito.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    La mancata considerazione del comportamento successivo delle parti non è stata ritenuta decisiva, poiché la modifica unilaterale della voce retributiva da parte del datore è stata giudicata illegittima.

  • art. 98 del c.c.n.l.

    È interpretato come disposizione collettiva che disciplina l'indennità supplementare spettante ai portieri con profilo professionale A1 alle condizioni previste dal contratto collettivo, senza automatismo sganciato dai presupposti contrattuali.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché l'indennità, una volta prevista nel contratto individuale e ricondotta al c.c.n.l., non richiedeva prova aggiuntiva del lavoratore; se trattata come trattamento di miglior favore, l'onere di dimostrare l'errore gravava sul datore di lavoro.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività di merito: in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale, occorrendo denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione logicamente insanabile.
  • La mancanza di un richiamo espresso alla norma collettiva nel contratto individuale non esclude, di per sé, il rinvio al contratto collettivo quando la voce retributiva sia comunque espressamente prevista e il rapporto sia regolato dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • Il datore di lavoro non può, con un comportamento unilaterale successivo, trasformare una voce contrattuale riconosciuta in un superminimo assorbibile se tale operazione contrasta con la fonte negoziale originaria e con la disciplina collettiva applicabile.
  • Quando una voce retributiva è riconosciuta dal contratto individuale in coerenza con il contratto collettivo, i presupposti di spettanza discendono dalla disciplina collettiva e non richiedono un ulteriore onere probatorio a carico del lavoratore.
  • Se una somma è corrisposta come trattamento di miglior favore per errore del datore di lavoro, l'onere di provare l'errore non imputabile e la riconoscibilità dello stesso grava sul datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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