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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27098/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 47 del 18 febbraio 2021, emesso dalla concessionaria per conto del Comune di Alghero per omesso versamento dell’IMU 2019, pari complessivamente a € 15.448,69, per immobili situati in via Girona e via Minerva. La contribuente chiedeva la riduzione dell’imposta in ragione dell’inagibilità o inabitabilità degli immobili. Il giudice tributario di primo grado di Sassari, con sentenza del 24 aprile 2023, aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza del 25 marzo 2025, n. 424/3/2025, aveva accolto l’appello della concessionaria, riformando la decisione perché la contribuente non aveva provato i presupposti della riduzione e non risultavano comunicazioni negli archivi comunali. Con unico motivo, la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., sostenendo di avere inviato nel giugno 2012 alla precedente concessionaria tre dichiarazioni sostitutive relative all’inagibilità o inabitabilità di alcuni immobili e di averne documentato la ricezione mediante avvisi postali. Ha dedotto che il giudice d’appello avrebbe trascurato la presunzione di conoscenza delle comunicazioni e avrebbe erroneamente ripartito l’onere della prova. Dopo la proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza, la ricorrente ha chiesto la decisione e depositato memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo inammissibile e comunque infondato. La censura, pur formulata come violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., contestava in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: non denunciava un’errata attribuzione dell’onere probatorio, ma chiedeva una nuova valutazione degli avvisi di ricevimento e delle dichiarazioni. La ricostruzione delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione nei termini richiesti; inoltre non era stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha aggiunto che, se la mancata considerazione dei documenti fosse dipesa da una svista percettiva circa la loro presenza nel fascicolo, il rimedio sarebbe stato la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione. Non essendo stata accertata la presentazione delle dichiarazioni, la contribuente non poteva avvalersi della riduzione IMU prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente € 200,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori; è stata inoltre condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di ulteriori € 1.600,00 in favore della controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre solo se il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella individuata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre per il solo dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia dato prevalenza ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una valutazione delle prove di parte ritenuta errata dal ricorrente: occorre denunciare che la decisione si sia fondata su prove acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi del giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia dato prevalenza ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.

    Rientra nel potere del giudice di merito valutare le prove proposte dalle parti e attribuire prevalenza ad alcune rispetto ad altre; tale apprezzamento non costituisce, di per sé, violazione delle regole di acquisizione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

    Il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non consente una nuova lettura delle prove o una rivalutazione complessiva della ricostruzione fattuale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non permette di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; verifica invece che siano esposte le ragioni fattuali della decisione e che la motivazione non sia apparente, perplessa o contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria.

    Il vizio processuale rileva quando la motivazione è apparente, perplessa o contraddittoria; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

    La falsa percezione, dovuta a svista immediatamente rilevabile, dell’inesistenza di un documento incontestabilmente presente negli atti integra errore di fatto e va fatta valere con la revocazione, non con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Dunque, non essendo stata accertata la presentazione delle dichiarazioni sostitutive sullo stato di inagibilità/inabitabilità degli immobili, la contribuente non poteva avvalersi della riduzione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    Nel caso deciso, l’accesso alla riduzione IMU invocata per l’inagibilità o inabitabilità è stato escluso perché non risultava accertata la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative allo stato degli immobili.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata.

    La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, nel procedimento richiamato, può giustificare la condanna d’ufficio del soccombente a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Quando il ricorrente chiede la decisione dopo una proposta di definizione accelerata e la Corte decide conformemente alla proposta, la condanna in favore della Cassa delle Ammende prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. ha funzione deterrente e sanzionatoria e può essere pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

    Nel procedimento accelerato, la richiesta di decisione del ricorrente e la successiva definizione conforme alla proposta comportano, secondo il principio applicato, la condanna prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c. anche in assenza di attività difensiva degli intimati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella che ne è gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando la parte contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
  • La scelta delle prove ritenute più attendibili e concludenti appartiene al giudice di merito. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente contestare l’apprezzamento o la mancata valorizzazione di singoli elementi di prova.
  • Se il giudice omette di valutare un fatto dopo averlo percepito nei suoi esatti termini, può rilevare, nei limiti consentiti, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; se invece ritiene per svista inesistente un documento incontestabilmente presente negli atti, si configura errore di fatto deducibile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Nel caso deciso, la riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità non è stata riconosciuta perché non risultava accertata la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli immobili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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