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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43570/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la convalida del sequestro di iniziativa del telefono cellulare eseguito durante perquisizione relativa a indagini su presunte truffe ai danni della Provincia Autonoma di Bolzano. Il ricorso denunciava: 1) irregolarita di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale via PEC anziche al domicilio eletto, con conseguente nullita e pregiudizio del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e carenza del fumus commissi delicti in relazione alla contestazione di truffa e alla qualificazione dei fatti, con particolare riferimento alla rilevanza del dato numerico delle cooperative e alle disposizioni regionali e alla mancata prova di falsificazione del PAB; 3) vizio perche il provvedimento si sarebbe limitato al sequestro del cellulare trascurando i computer sequestrati e perche il ruolo dellAvolio sarebbe stato meramente formale e non gestionale, inoltre si eccepiva la natura esplorativa del sequestro e il tempo intercorso e le dimissioni precedenti dellinteressato.

La decisione

Il ricorso per cassazione e stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: sulla notifica via PEC ha osservato che non e stata allegata la mancata conoscenza dellavviso da parte dellindagato e che, per il periodo emergenziale connesso alla pandemia, le notifiche al difensore via PEC risultano compatibili con lart. 83, comma 14, del DL 18/2020; sul profilo del fumus il Collegio ha confermato che, nel riesame di un sequestro probatorio, e sufficiente la congruita degli elementi esposti per la astratta sussumibilita del fatto nella fattispecie contestata e che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la necessita di acquisire una copia forense del cellulare per preservare tracce di comunicazioni potenzialmente compromettenti; e stato inoltre ribadito che le garanzie sul segreto professionale previste dallart. 103 c.p.p. tutelano il difensore munito di specifico mandato e non impediscono, nel caso di indagine sullesercente la professione legale, ladozione di ispezioni o sequestri. Conseguentemente lordinanza di riesame e stata confermata e il sequestro del cellulare ritenuto legittimo come misura probatoria.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato in relazione al sequestro probatorio e ai commi che disciplinano le modalita di acquisizione e convalida; la Corte ha ritenuto che il sequestro del cellulare rientri nelle previsioni dell'art. 309 quando e funzionale all'estrazione di una copia forense e alla preservazione delle tracce.

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Norma richiamata in tema di riesame delle misure cautelari reali; la Corte ha valutato che il riesame deve accertare la congruita degli elementi e il fumus commissi delicti senza anticipare la valutazione della fondatezza dell'accusa.

  • Codice di procedura penale, art. 252

    Norma sul sequestro: il provvedimento del PM aveva disposto il sequestro probatorio degli elementi informatici e la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di cose utili alle indagini, ivi compresi dispositivi elettronici.

  • Codice penale, art. 640 bis

    Fattispecie del reato contestato (truffa ai danni della pubblica amministrazione); la Corte ha valutato che gli elementi esposti consentivano la astratta sussumibilita del fatto in tale ipotesi ai fini del fumus.

  • Codice di procedura penale, art. 103

    Norme sul segreto professionale: la Corte ha ricordato che le garanzie sono rivolte al difensore munito di specifico mandato; non ostano al sequestro quando lindagato esercita la professione legale e non risulta il difensore munito del mandato di legge.

  • DL 18/2020, art. 83 comma 14 (convertito dalla legge 27/2020)

    Deroga emergenziale disposta durante la pandemia: le notificazioni relative a procedimenti penali potevano essere eseguite mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia anche per l'imputato; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale per giustificare le notifiche via PEC al difensore.

  • Legge 221/2012 (conversione DL 179/2012)

    Richiamata dalla difesa per sostenere la limitazione delluso della PEC per notifiche all'imputato; la Corte ha osservato che la contestazione non ha dimostrato il pregiudizio e che, alla data dei fatti, potevano trovare applicazione norme emergenziali successive.

  • Leggi regionali e D.Lgs. richiamati (legge regionale n.8/1964, legge regionale 9 luglio 2008 n.5, D.Lgs. 220/2002)

    Citate dalla difesa per argomentare lirrelevanza numerica delle cooperative e la disciplina delle revisioni; la Corte ha ritenuto che tali osservazioni attengono alla valutazione di merito e non ledono la legittimita del sequestro probatorio, che si fonda sulla necessita di acquisire elementi utili alle indagini.

Massime di principio

  • La notifica via PEC al difensore non comporta automaticamente nullita: occorre dimostrare il concreto pregiudizio o la mancata conoscenza dellatto da parte dellindagato; in periodo emergenziale la normativa straordinaria puo giustificare luso della PEC.
  • In sede di riesame del sequestro probatorio e sufficiente la valutazione della congruita degli elementi esposti per accertare il fumus commissi delicti; non e richiesta una valutazione approfondita della fondatezza dellaccusa.
  • Il sequestro di dispositivi elettronici e legittimo quando sia necessario preservare tracce informatiche e consentire lestrazione di una copia forense per evitare la perdita di elementi utili alle indagini; questo non assume di per se natura esplorativa se adeguatamente motivato.
  • Le garanzie sul segreto professionale previste dallart. 103 c.p.p. tutelano il difensore munito di specifico mandato; non impediscono ladozione di ispezioni o sequestri nei confronti di chi esercita la professione legale se indagato.
  • Le censure relative alla motivazione del provvedimento devono evidenziare vizi tali da rendere lapparato argomentativo del tutto mancante o manifestamente illogico; contestazioni di merito sui dati probatori sono in genere non sindacabili in cassazione se costituiscono valutazioni fattuali.
  • Se limpugnazione in sede di riesame e limitata a specifici profili, il tribunale del riesame puo avere un obbligo motivazionale attenuato sui punti non contestati e richiamare la motivazione originaria ove non vi siano specifiche argomentazioni difensive.

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