Cassazione Civile, Ordinanza n. 34194/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato un credito d'imposta fruito per gli anni 2000 e 2001 ai sensi dell'art. 4 L. n. 449/1997, relativo all'incentivo per nuove assunzioni da parte di piccole e medie imprese. La revoca era fondata sull'assunto che i lavoratori assunti operassero nel Comune di Spadafora, non incluso tra i Comuni agevolabili. Il contribuente aveva impugnato la revoca e, soccombente in appello, proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la richiesta di trattazione in pubblica udienza, contenuta nelle controdeduzioni depositate, dovesse ritenersi sufficiente senza notifica; lamentava inoltre la mancata discussione pubblica, la motivazione asseritamente apodittica e l'omessa pronuncia sulla richiesta di riunione ad altro giudizio connesso; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe erroneamente negato il beneficio perché il Comune di Spadafora non era nell'elenco dei Comuni agevolabili, senza considerare il contenuto della circolare n. 219/E del 1998 e l'attestazione del Sindaco del Comune capofila del patto territoriale, da cui risultava l'adesione del Comune di Spadafora al patto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della decisione d'appello chiarendo che, nel processo tributario, la richiesta di discussione in pubblica udienza deve essere depositata e notificata alle altre parti costituite; il mero deposito nelle controdeduzioni non è sufficiente. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura di motivazione generica perché priva di specificità e riferibilità alla decisione impugnata. Ha poi giudicato infondata la doglianza sul mancato rinvio dell'udienza, osservando che il rito tributario consente solo la richiesta di pubblica udienza nei termini e nelle forme di legge, non un rinvio per migliore illustrazione delle difese. Quanto alla riunione del giudizio, ha ribadito che il relativo provvedimento è discrezionale e non sindacabile in cassazione. Sul merito del credito d'imposta, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretta a contestare circolare amministrativa e attestazione probatoria, che non sono "fatti storici"; ha inoltre rilevato che la CTR aveva già considerato la dedotta adesione del Comune di Spadafora al patto territoriale, ritenendola però irrilevante rispetto al criterio decisivo adottato, cioè la collocazione dei neoassunti in territori non compresi tra quelli agevolabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 L. 27 dicembre 1997, n. 449
norma attributiva del credito d'imposta per nuove assunzioni alle piccole e medie imprese; nel caso, il beneficio è stato negato perché i lavoratori erano impiegati in un Comune non compreso tra quelli agevolabili.
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la richiesta di discussione in pubblica udienza va depositata e notificata alle altre parti costituite entro il termine stabilito; il mero deposito non basta.
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la commissione tributaria deve comunicare la data di trattazione della causa; da tale comunicazione non discende, di per sé, la conoscenza della richiesta di pubblica udienza se questa non sia stata notificata.
art. 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
individua il termine entro il quale deve essere proposta e notificata l'istanza di trattazione in pubblica udienza.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamando l'art. 23, conferma che la costituzione in appello avviene mediante deposito delle controdeduzioni, che non comporta notifica alla controparte.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per le modalità di costituzione e deposito delle controdeduzioni nel giudizio tributario.
invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte ne ha escluso la violazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza per vizi processuali; la censura è stata nel complesso respinta o dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare valutazioni di prove o documenti né il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per i vizi motivazionali il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui emerge, il quando e il come della sua deduzione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'onere di indicazione e produzione degli atti e documenti rilevanti.
il provvedimento di riunione è strumentale e discrezionale, e non è sindacabile in cassazione neppure se il giudice ometta di pronunciarsi sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la richiesta di discussione in pubblica udienza, pur potendo essere formulata in diversi atti difensivi, è efficace solo se depositata e notificata alle altre parti costituite entro il termine di legge; il solo deposito non consente alla controparte di conoscere la volontà di trattazione in udienza pubblica.
- La mancata discussione in pubblica udienza non determina automaticamente nullità se la richiesta non è stata ritualmente notificata; il giudice può decidere in camera di consiglio secondo il rito applicabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e strettamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non centrate sulla motivazione decisiva sono inammissibili o infondate.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata considerazione di documenti, circolari amministrative o singoli elementi istruttori; non è utilizzabile per contestare il diverso apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
- In materia di riunione dei giudizi, il relativo provvedimento è rimesso al potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo dell'omessa pronuncia.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una ragione autonoma e decisiva, la parte non può limitarsi a contrastare un diverso profilo della controversia: occorre aggredire la ratio effettivamente posta a base della decisione.
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