Cassazione Civile, Ordinanza n. 32088/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Costa d'Avorio ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva un vizio preliminare della procura speciale: nel giudizio regolato dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità. Nel caso concreto, la procura reca la data e la firma del ricorrente, ma il difensore ha apposto soltanto l'autenticazione della firma con la formula "vera ed autentica è la firma", senza certificare in modo esplicito che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, nei procedimenti soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla posteriorità; tale requisito non può essere surrogato dal solo contenuto complessivo della procura o dalla mera autentica della firma. Poiché nel caso concreto la procura non conteneva una certificazione idonea della posteriorità, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della costituzione irrituale del Ministero. La Corte dà inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per le controversie disciplinate da questa norma la procura speciale per il ricorso per cassazione richiede un requisito di specialità: la data del rilascio deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata espressamente dal difensore, pena l'inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, ma ritenuto superato dalla regola speciale dell'art. 35-bis per i giudizi di protezione internazionale.
Richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per evidenziare che la disciplina speciale introduce un requisito ulteriore rispetto alla procura per cassazione ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei giudizi soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore.
- L'autentica della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta dal contenuto complessivo della procura se manca una chiara attestazione del difensore sulla data di rilascio.
- La violazione del requisito formale relativo alla procura determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
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