Cassazione Penale, Sentenza n. 24789/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto del reclamo contro l'ordinanza che aveva negato la concessione del permesso premio. Contesta il calcolo della "pena espiata" effettuato dal Tribunale ai fini della verifica delle soglie previste dagli artt. 30-ter e 30-quater dell'ordinamento penitenziario, sostenendo di aver già scontato le quote richieste (in particolare metà della pena per i reati ostativi e 15 anni per i reati con recidiva) alla data del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretti i criteri applicati dal Tribunale: l'ammissibilità del permesso va valutata alla data di presentazione dell'istanza e non possono essere considerati provvedimenti di liberazione anticipata intervenuti successivamente e non risultanti dagli atti; inoltre, una volta effettuato lo scioglimento del cumulo per escludere la parte di pena relativa ai reati ostativi (già integralmente espiata), quella quota non deve essere ricomposta nel computo della "pena espiata" ai fini del raggiungimento del minimo richiesto per i benefici (semilibertà/permessi). La Corte ha confermato la giurisprudenza che esclude dal calcolo la parte di pena ostativa scorporata mediante scissione del cumulo e ha condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Fissano soglie minime di pena espiata per l'accesso a benefici (es. requisito relativo ai reati ostativi). La Corte conferma che il computo della pena espiata va effettuato escludendo la parte di pena relativa ai reati ostativi quando tale parte è stata scorporata in sede di scioglimento del cumulo.
art. 30-quater Ordinamento penitenziario
Prevede soglie specifiche (es. 15 anni) per i reati con recidiva. La Corte verifica il calcolo in relazione all'applicazione della recidiva e sostiene che il requisito va valutato in base alla parte di pena non ostativa dopo lo scioglimento del cumulo.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Disciplina il divieto di benefici per reati ostativi e l'istituto dello scioglimento del cumulo per la valutazione separata delle pene. La Corte ritiene coerente escludere la pena ostativa già scontata dal computo per l'accesso agli altri benefici.
art. 80 cod. pen. e artt. 72-79 cod. pen.
Richiamati in relazione al cumulo delle pene e alla fase esecutiva. La Corte sottolinea che il criterio di formazione del cumulo mira a evitare disparità dipendenti dal momento in cui emergono le condanne e giustifica lo scioglimento del cumulo per la corretta applicazione delle regole sui benefici.
Richiamato per la funzione del Pubblico Ministero nella determinazione della pena da eseguire in caso di più sentenze; utile a spiegare il quadro procedurale dell'esecuzione e del cumulo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (es. sent. n.361/1994 e pronunce indicate: Topo, Circone, Fracapane, Paviglianiti, Ferrentino)
Confermano l'indirizzo per cui, quando si scinde il cumulo per ragioni connesse ai reati ostativi, la pena relativa a tali reati, se già integralmente espiata, non rileva nel calcolo della pena minima espiata per l'accesso ai benefici. Inoltre evidenziano la necessità di evitare disparità casuali legate al momento del giudicato.
Massime di principio
- La verifica dell'ammissibilità di un permesso premio o altro beneficio va effettuata alla data di presentazione dell'istanza; non possono essere considerati effetti successivi non risultanti dagli atti.
- Se in esecuzione si è proceduto allo scioglimento del cumulo per escludere la parte di pena relativa a reati ostativi (perché già integralmente scontata), quella parte non deve essere riaggregata nel calcolo della "pena espiata" ai fini delle soglie previste dagli artt. 30-ter e 30-quater.
- Per i reati con recidiva va valutata la soglia specifica (es. 15 anni) sulla base della pena rilevante dopo l'eventuale scissione del cumulo; occorre un calcolo dettagliato delle singole quote riferibili a reati ostativi e non ostativi.
- Documentazione probatoria: il richiedente deve allegare agli atti elementi che provino l'effettiva espiazione delle quote di pena contestate; provvedimenti successivi (es. liberazione anticipata) devono risultare formalmente dagli atti per poter essere considerati.
- Contestare la scissione del cumulo o il calcolo dei giorni/mesi deve avvenire con puntuale rassegna documentale e, se possibile, evidenziando eventuali errori aritmetici o giuridici nel computo delle quote attribuite ai singoli reati.
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