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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21226/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni eseguite da soggetti non legittimati su un assegno e sul conto corrente di un soggetto che chiedeva il risarcimento del danno alla banca. La banca, costituendosi, aveva chiamato in causa i presunti beneficiari delle somme, tra cui due correntisti che, a loro volta, avevano proposto domanda nei confronti della banca per l'illegittimo operato del promotore finanziario che aveva effettuato operazioni non autorizzate sul loro conto corrente. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda principale e la domanda di regresso della banca verso i terzi chiamati, dichiarando invece inammissibile la domanda dei due correntisti perché relativa a un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore. I correntisti hanno ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata legittimazione passiva di una delle controparti chiamate in causa; con il secondo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che, trattandosi di fatto illecito, sarebbe stata improponibile l'azione restitutoria e dovesse invece ravvisarsi un'azione risarcitoria. Un terzo soggetto ha proposto ricorso incidentale, ma in modo ritenuto non rituale e non confrontandosi con la ratio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto che l'eccezione sulla mancata legittimazione passiva fosse in realtà una contestazione sulla titolarità del rapporto obbligatorio e che tale questione fosse ormai coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata la statuizione di merito relativa alla percezione dell'indebito. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, in caso di accredito di un assegno con firma falsificata al soggetto non legittimato, l'operazione integra un indebito oggettivo e la banca, quale solvens, può agire in ripetizione ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c.; non assume rilievo, nella fattispecie esaminata, la tesi secondo cui dovesse necessariamente configurarsi un'azione risarcitoria, anche perché non era stato accertato che i ricorrenti avessero concorso nella falsificazione dell'assegno. Per il ricorso incidentale, la Corte ha ravvisato una censura non specifica e non riconducibile in modo chiaro ai motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c., oltre alla mancata confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con compensazione tra il ricorrente incidentale e le altre parti; sono state inoltre applicate le statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia non è fondata quando la questione prospettata riguarda una censura già preclusa dal giudicato interno o, comunque, quando la parte tenta di introdurre tardivamente una difesa ormai incompatibile con il perimetro della decisione non impugnata.

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione dell'indebito

    L'accredito di una somma a favore di un soggetto non legittimato, in presenza di firma falsificata sull'assegno, integra un indebito oggettivo; la banca che abbia eseguito il pagamento può agire in ripetizione nei confronti dell'accipiens.

  • artt. 2033 ss. c.c.

    La disciplina della ripetizione dell'indebito è applicabile quando il pagamento sia stato effettuato senza causa a favore di chi non aveva titolo a riceverlo, evitando un ingiustificato arricchimento dell'accipiens.

  • art. 360, comma 1 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento camerale con proposta del consigliere delegato, la Corte può definire il giudizio sulla base della proposta e delle osservazioni delle parti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha disposto le conseguenze economiche previste per la soccombenza e per l'eventuale abuso del processo, applicandole nel contesto della definizione camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto obbligatorio è proponibile anche in cassazione, ma resta preclusa se sul punto si è formato giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione di merito presupposta.
  • Se una somma è stata corrisposta a un soggetto non legittimato a riceverla per effetto di un titolo falsificato, il pagamento è indebito e il solvens può agire in ripetizione ex art. 2033 c.c., salvo gli eventuali profili risarcitori verso il responsabile della falsificazione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, chiare e riconducibili senza incertezze a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche o non confrontate con la ratio decidendi determinano l'inammissibilità.
  • La deduzione di un fatto illecito non esclude di per sé l'azione di ripetizione dell'indebito quando il pagamento effettuato senza titolo abbia comunque prodotto uno spostamento patrimoniale privo di causa in favore dell'accipiens.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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