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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 12670 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto relativa all’accertamento Irpef per l’anno 2001, avente a oggetto la plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni. Ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ritenuto non contestati i costi indicati dal contribuente e avesse ammesso in appello argomentazioni dell’Ufficio senza violare il divieto di nuove eccezioni previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre contestato la motivazione della CTR sulla prova e sull’inerenza dei costi di sistemazione dei terreni. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la determinazione della plusvalenza, il mancato riferimento al valore risultante da perizia asseverata e la validità della notifica dell’avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che le contestazioni dell’Ufficio sui costi, se dirette a integrare il quadro probatorio senza modificare i fatti costitutivi della pretesa, costituiscono mere difese e non nuove eccezioni vietate in appello. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva adeguatamente verificato l’effettiva esistenza e inerenza delle spese, anche alla luce delle incongruenze tra fatture e perizie. Ai sensi dell’art. 68, comma 2, T.U.I.R., i costi possono incrementare il valore del bene solo se inerenti e provati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni.

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, ma non le mere difese o eccezioni improprie, che possono essere formulate anche in appello se non modificano i fatti costitutivi della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Costituisce il fondamento dell’accertamento parziale utilizzato dall’Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 645 del 1978, art. 38

    La notifica dell’avviso è stata ritenuta validamente eseguita tramite messo comunale, la cui qualifica e il cui potere di sottoscrizione si presumono fino a prova contraria, anche mediante querela di falso.

  • T.U.I.R., art. 67, comma 1, lett. a)

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alla qualificazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • T.U.I.R., art. 68, comma 2

    La plusvalenza va determinata sulla base del valore dichiarato nell’atto di provenienza, aumentato dei costi inerenti.

    I costi possono essere computati nella determinazione della plusvalenza soltanto se effettivamente esistenti, documentati e inerenti alla valorizzazione del bene in relazione alla cessione. Non sono sufficienti fatture o perizie contraddittorie o riferibili a finalità diverse, come l’uso agricolo anziché edificatorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello è vietato introdurre nuove eccezioni in senso stretto, ma sono ammesse nuove argomentazioni difensive e integrazioni probatorie che non cambino i fatti fondanti dell’accertamento.
  • Per ridurre una plusvalenza immobiliare mediante costi incrementativi, il contribuente deve dimostrare con documentazione coerente sia l’effettivo sostenimento della spesa sia la sua inerenza alla destinazione economica del bene e all’operazione di vendita.
  • Fatture generiche, incongruenti o non supportate da ulteriori elementi probatori possono essere ritenute insufficienti a dimostrare i costi inerenti.
  • Le spese sostenute per finalità agricole o per investimenti temporanei non possono essere automaticamente imputate alla valorizzazione edificatoria del terreno.
  • La notifica effettuata da un soggetto qualificatosi come messo comunale si presume regolare; chi la contesta deve fornire una prova specifica dell’assenza della qualifica o del potere di sottoscrizione.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l’importo della plusvalenza, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione, conforme ai principi indicati dalla Corte.

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