Sentenza del 19/05/2017 n. 113 - Corte Costituzionale
Concorsi pubblici - Norme in materia di personale - Legge della Regione siciliana 1 7 maggio 2016, n. 8 - Equiparazione del personale proveniente dalle società liquidate ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione - Art. 97 Costituzione - Limiti - Violazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'art. 31 della legge regionale siciliana 17 maggio 2016, n. 8, nella parte in cui consentiva di conferire incarichi dirigenziali, in via subordinata rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, al personale proveniente dalle società a partecipazione pubblica I. e S. poste in liquidazione. Secondo il ricorso, la disposizione realizzava di fatto l'equiparazione e l'inquadramento nei ruoli dirigenziali regionali di personale assunto a tempo determinato e più volte prorogato, senza un concorso pubblico né procedure selettive adeguate, violando gli artt. 3 e 97 Cost. e i principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge regionale siciliana n. 8 del 2016. La norma non prevedeva un limite percentuale alla deroga, una verifica effettiva dell'attività svolta, l'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione o procedure selettive idonee. Il generico riferimento a curriculum, esperienze e incarichi ricoperti non era sufficiente. La sola finalità di tutela del personale delle società liquidate non poteva giustificare la deroga al principio del pubblico concorso. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
Art. 97, quarto comma, della Costituzione
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Il concorso pubblico costituisce il principale e normalmente indefettibile canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni. Le deroghe sono ammissibili solo se rigorosamente delimitate, giustificate da specifiche esigenze pubbliche e accompagnate da verifiche e procedure selettive adeguate.
Art. 3 della Costituzione
La disposizione impugnata è stata censurata anche in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiché favoriva un bacino predeterminato di personale senza una selezione comparativa idonea.
Art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8
La norma consentiva di utilizzare, per il conferimento diretto di incarichi dirigenziali, i dirigenti equiparati provenienti dalle società I. e S., in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico. È stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché produceva un surrettizio inquadramento nei ruoli dirigenziali regionali.
Art. 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9
La disposizione originaria regolava l'utilizzo dell'elenco dei dirigenti regionali privi di incarico. La modifica censurata ha esteso tale meccanismo al personale ex I. e S., introducendo una forma di accesso privilegiato non conforme all'art. 97 Cost.
Art. 7 della legge della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38
La norma riguardava l'utilizzo del personale ex I. e S. e il relativo trattamento economico, ma non aveva determinato un'equiparazione giuridica automatica al personale regionale di ruolo.
Art. 48 della legge della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21
La disposizione aveva equiparato il trattamento economico del personale ex I. e S. a quello dei dipendenti regionali a parità di qualifica e anzianità, senza costituire, secondo la ricostruzione della Corte, un valido titolo per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali regionali.
Art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
La norma statale aveva autorizzato la Regione siciliana alla trasformazione a tempo indeterminato di determinati contratti del personale proveniente da organismi di diritto pubblico, ma non legittimava automaticamente l'inquadramento dirigenziale previsto dalla disposizione impugnata.
Massime di principio
- Il servizio prestato con contratti a termine presso una pubblica amministrazione, anche se protratto per molti anni o ripetutamente prorogato, non attribuisce automaticamente il diritto all'inquadramento nei ruoli pubblici.
- Anche il passaggio da una società partecipata o in house a una pubblica amministrazione deve rispettare, di regola, il principio del concorso pubblico.
- Una deroga al concorso può essere costituzionalmente ammissibile solo se limitata e proporzionata, collegata a specifiche e straordinarie esigenze funzionali, accompagnata da verifiche oggettive delle competenze e dell'attività svolta e soggetta a limiti quantitativi.
- Il richiamo generico al curriculum, all'esperienza professionale o agli incarichi precedenti non sostituisce una procedura selettiva comparativa e verificabile.
- La tutela dell'occupazione o del personale proveniente da enti o società liquidate, considerata isolatamente, non è sufficiente a giustificare l'accesso diretto ai ruoli della pubblica amministrazione.
- L'equiparazione del trattamento economico non implica necessariamente equiparazione giuridica, appartenenza ai ruoli dell'amministrazione o qualifica dirigenziale.
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