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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 25008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'inammissibilità della richiesta di revisione della condanna penale. La difesa sosteneva che la successiva sentenza tributaria, favorevole al contribuente e relativa all'annullamento dell'accertamento fiscale, potesse incidere sul giudicato penale, poiché aveva escluso l'illecito fiscale presupposto. In particolare, lamentava che la Corte d'Appello avesse escluso erroneamente ogni rilevanza della sentenza tributaria, senza valutarla come documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e come possibile elemento acquisibile e valutabile nell'ambito dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), relativo alla scoperta di nuove prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'Appello. Ha chiarito che la sentenza tributaria non è automaticamente vincolante per il giudice penale e non determina, da sola, l'inconciliabilità prevista dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), riferita a un'altra sentenza penale irrevocabile. Tuttavia, essa può essere acquisita e valutata come documento o elemento probatorio, anche ai fini della revisione, per verificare la sua eventuale incidenza sui fatti posti a fondamento della condanna. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che dovrà riesaminare la possibilità di acquisire e valutare la sentenza tributaria e stabilire se essa possa giustificare la revisione della condanna.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Omessa presentazione delle dichiarazioni IVA

    La condanna penale riguardava l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per più annualità.

  • Art. 81 c.p., comma 2

    La norma è stata richiamata per la continuazione tra le diverse condotte contestate.

  • Art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Consente la revisione quando i fatti stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile sono inconciliabili con quelli posti a fondamento della condanna. La Corte ha escluso che una sentenza tributaria rientri direttamente in questa specifica ipotesi.

  • Art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Riguarda la revisione fondata sulla scoperta o sopravvenienza di nuove prove. La sentenza tributaria doveva essere esaminata per verificare se potesse costituire un documento o elemento nuovo idoneo a incidere sulla condanna.

  • Art. 238-bis c.p.p.

    Consente l'acquisizione e la valutazione di sentenze irrevocabili, anche non penali, ai fini della prova dei fatti in esse accertati. Tali sentenze non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice secondo le regole probatorie applicabili.

  • Art. 234 c.p.p.

    Rileva in materia di prova documentale. La sentenza tributaria può essere valutata come documento, purché il giudice ne esamini concretamente il contenuto e la possibile incidenza sui fatti oggetto del processo penale.

  • Art. 187 c.p.p.

    Individua l'oggetto della prova. La sentenza tributaria può essere considerata soltanto nella misura in cui riguardi fatti rilevanti per l'accertamento penale.

  • Art. 192 c.p.p., comma 3

    La valutazione della sentenza acquisita deve rispettare i criteri di attendibilità e di convergenza previsti per gli elementi probatori richiamati dalla norma; l'acquisizione non comporta un automatismo favorevole all'imputato.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria favorevole al contribuente non annulla automaticamente una precedente condanna penale e non vincola direttamente il giudice penale.
  • Tuttavia, la sentenza tributaria può essere acquisita e valutata come documento o elemento probatorio, anche nell'ambito di una richiesta di revisione, se riguarda fatti rilevanti per la responsabilità penale.
  • Il giudice non può dichiarare irrilevante una sentenza extrapenale solo perché non è una sentenza penale irrevocabile: deve esaminarne concretamente il contenuto e la possibile incidenza sulla condanna.
  • La revisione richiede comunque che il nuovo documento abbia una reale capacità di mettere in discussione l'accertamento penale; il semplice annullamento dell'accertamento fiscale non comporta automaticamente l'assoluzione.
  • La distinzione fondamentale è tra efficacia vincolante e valore probatorio: la sentenza tributaria non vincola il giudice penale, ma può costituire un elemento di prova liberamente valutabile.

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