Cassazione Penale, Sentenza n. 12248/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies C.d.S.). Denuncia l'omessa pronuncia del proscioglimento per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 157, 159 e 160 c.p.: sostiene che nell'udienza del 22/06/2021 il giudice di primo grado disposero il rinvio all'8/02/2022 e la sospensione dei termini di prescrizione per esigenze probatorie, e che tale rinvio non avrebbe dovuto produrre la sospensione perché non configurabile come impedimento processuale né rinvio per cortesia; perciò la prescrizione sarebbe maturata durante il giudizio di merito. La prescrizione sarebbe stata eccepita in appello ma la Corte d'Appello, secondo il ricorrente, non si sarebbe pronunciata sul punto, motivo per cui chiede l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n.103 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (il fatto è del 22/09/2018). Ha fatto seguito l'analisi della successione normativa e della sospensione del corso della prescrizione: la disciplina del 2017 prevede la sospensione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo (per un massimo di 1 anno e 6 mesi), e perciò, alla data di discussione del ricorso, il reato non era ancora prescritto (prescrizione prevista il 21/03/2025). Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo il ricorso meramente dilatorio.
Norme richiamate
comma 2 lett. c) e 2-sexies
Indica la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata; citata per definire il reato oggetto del procedimento
artt. 157, 159, 160 Codice Penale
Norme sulla prescrizione: il giudice ha applicato il comma 2 dell'art.159 (nella formulazione ritenuta vigente ratione temporis) che prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo (con il limite di 1 anno e 6 mesi)
legge 23 giugno 2017 n.103 ("Legge Orlando")
Disciplina la prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 31/12/2019; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime al fatto del 22/09/2018
Citato in relazione all'eccezione di prescrizione formulata in appello (regole procedurali sul deposito e deduzioni difensive in appello)
Modificò il regime di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la Corte rileva che non si è verificata successione di leggi penalmente sfavorevoli in forza dell'applicabilità temporale definita dalla legge
legge 27 settembre 2021 n.134 (art.161-bis c.p.)
Introdusse la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado e l'istituto dell'improcedibilità; la Corte ha valutato la successione normativa rispetto al regime più favorevole del 2017
art. 544 Codice di Procedura Penale
Rilevante ai fini del computo dei termini e dell'intervallo temporale dal quale decorre la sospensione prevista dall'art.159
Massime di principio
- Per determinare se la prescrizione è maturata occorre prima definire quale legge sulla prescrizione sia applicabile in base alla data del fatto: applicare la disciplina in vigore ratione temporis (legge 103/2017 per reati tra 3/8/2017 e 31/12/2019).
- La sospensione del corso della prescrizione può scattare automaticamente in relazione ai termini processuali (es. termine per deposito della motivazione) e non è esclusa semplicemente perché il rinvio è motivato da esigenze probatorie; va calcolata tenendo conto dei limiti massimi previsti (es. 1 anno e 6 mesi previsti dall'art.159 comma 2 nella formulazione applicabile).
- In caso di successione normativa, va applicata la norma più favorevole al reo se si configura un conflitto di leggi nel tempo; tuttavia molte leggi indicano una decorrenza espressa che ne limita l'applicazione solo ai fatti commessi dopo una certa data.
- Se la difesa eccepisce la prescrizione, il giudice d'appello deve comunque affrontare e motivare la questione; però, se il calcolo tenuto conto delle sospensioni e delle leggi applicabili dimostra che la prescrizione non è maturata, l'eccezione è infondata e il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato.
- Quando si propongono ricorsi basati su questioni esclusivamente di calcolo della prescrizione, è fondamentale documentare con precisione i periodi di sospensione e i termini applicabili; ricorsi manifestamente dilatori o infondati possono determinare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende).
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