Cassazione Civile, Ordinanza n. 20698/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni lavoratori avevano domandato in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società cessionaria, sostenendo che il rapporto, già instaurato con la precedente datrice di lavoro, fosse proseguito senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni economiche e normative a seguito di un'operazione qualificabile come trasferimento di azienda/ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo maturata una decadenza e comunque infondata la pretesa al diritto di preferenza nelle assunzioni. La corte d'appello, invece, aveva ritenuto non applicabile la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, l. n. 183/2010, aveva ravvisato un trasferimento di azienda tra la precedente datrice e la cessionaria e aveva dichiarato la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro con quest'ultima dall'11 luglio 2013. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza; con i motivi dal terzo al quinto ha censurato la ritenuta esistenza del trasferimento ex art. 2112 c.c., l'identità dell'attività economica trasferita, l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la mancata ammissione di prova orale; con gli ultimi due ha lamentato l'omesso esame del fatto che i lavoratori fossero rimasti alle dipendenze della cedente per circa sei anni e l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata in appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla decadenza, affermando che l'azione del lavoratore volta ad accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario in ipotesi di trasferimento d'azienda non è soggetta né al termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, né alla lettera d) della medesima disposizione, che ha carattere eccezionale e di norma di chiusura. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al trasferimento di ramo d'azienda e all'art. 2112 c.c., osservando che la sentenza impugnata aveva già accertato in fatto la sussistenza di un vero passaggio di consegne avente ad oggetto il coacervo degli strumenti necessari alla gestione del registro, che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sulla autonomia funzionale del ramo ceduto e che le doglianze erano formulate in modo non specifico, oltre a investire apprezzamenti di fatto e non un fatto storico decisivo. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi finali per difetto di specificità del vizio di omessa pronuncia e perché la circostanza della permanenza dei lavoratori alle dipendenze della cedente non era decisiva ad escludere l'effetto traslativo del trasferimento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010
non si applica all'azione del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario in caso di trasferimento d'azienda, perché riguarda solo l'impugnazione dei provvedimenti datoriali
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
non è estensibile alla fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., essendo norma eccezionale di chiusura
il trasferimento di ramo d'azienda richiede la verifica in concreto dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e del mantenimento dell'identità dell'attività economica trasferita; tale accertamento è di merito
richiamato per la conformità della decisione alla giurisprudenza di legittimità
il vizio di omessa pronuncia richiede che domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e specificamente riportate nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato solo indirettamente nel contesto dei principi generali sull'onere della prova
il controllo di legittimità non può essere trasformato in riesame del merito o delle valutazioni di fatto
Massime di principio
- L'azione del lavoratore che chieda l'accertamento della prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, in presenza di un asserito trasferimento d'azienda, non soggiace ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei singoli atti datoriali.
- La disciplina decadenziale di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non può essere applicata in via estensiva a fattispecie già ricomprese nella specifica ipotesi di trasferimento d'azienda contemplata dalla lettera precedente.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda richiede un accertamento in concreto dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e della sua capacità di operare con propri mezzi organizzativi e funzionali; tale verifica appartiene al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge o omesso esame di fatto storico una doglianza che, in realtà, contesti la valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito sull'esistenza dell'operazione traslativa.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia indicata nel ricorso per cassazione in modo puntuale, con specifica localizzazione negli atti processuali e dimostrazione della sua decisività.
- La permanenza temporanea dei lavoratori alle dipendenze del cedente, di per sé, non esclude l'effetto traslativo conseguente alla configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
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